Modulo per il ricorso a multe del codice della strada

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Qualora si desiderasse effettuare ricorso contro eventuali multe al codice della strada, è possibile farlo tramite compilazione dell'apposito modulo
13 luglio 2011

Punti chiave


A seguire un fac-simile del modulo per effettuare ricorso contro multe al codice della strada:
 


ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ............................
 

RICORRE
 

Il/la sig. ................., nato/a a ................. il ................. e residente a ................. cap.................via ................. n. .... tel ................. E-mail ................. Fax ................., ai fini del presente ricorso domiciliato presso: .................... (nota 1)
 

CONTRO
 

[scegliere il proprio caso]

- Il Comune di .......... ,nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via............n.....
Nel caso di multe elevate dalla Polizia municipale (Vigili Urbani) o dagli ausiliari del traffico.

- Il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Viminale P.le del Viminale - 00184 Roma
Nel caso di multe elevate dalla Polizia stradale (Polizia di Stato) oppure nel caso di opposizione ad un'ordinanza del Prefetto.

- Il Ministero della Difesa, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Palazzo Baracchini - Via XX Settembre 8 - 00187 Roma
Nel caso di multe elevate dai Carabinieri.

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma
Nel caso di multe elevate dalla Guardia di Finanza.

- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Via XX Settembre 20/22 - 00187 Roma
Nel caso di multe elevate dalla Guardia Forestale (Polizia ambientale e forestale).
 

AVVERSO
 

Il ....................... [verbale di accertamento. cartella esattoriale, ordinanza-ingiunzione, etc.] n. ..................., notificato in data ................... emanato da ................... [Polizia municipale, Polizia stradale, Carabinieri, Prefetto, etc] di..................., e che si allega in originale (nota 2)
 

Per i seguenti motivi:
 

[di seguito esporre i motivi per cui si chiede l'annullamento. Vedi sotto la nota 3 per alcuni esempi. Leggi anche le schede pratiche menzionate sopra. In questa parte del ricorso fare riferimento anche a documenti, se ce ne sono, da allegare al ricorso, come ad esempio fotografie, mappe, oppure a testimoni da convocare in udienza]
 

- .....................................................................................................
- .....................................................................................................
 

E considerato che:
Ove non si procedesse alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato, l'odierno ricorrente sarebbe costretto già da subito a pagare la sanzione intera e ...................... [indicare eventuali altre conseguenze che comporterebbe la mancata sospensione: es., decurtazione punti, sospensione patente, etc.], con grave pregiudizio patrimoniale e non. Inoltre, in caso di vittoria, il ricorrente sarebbe costretto ad attivarsi per recuperare quanto pagato ed i punti sulla patente, non escludendo la necessità di dover nuovamente ricorrere alla giustizia in caso di inadempimento della Pubblica Amministrazione. Sussistendo quindi il fumus boni iuris e il periculum in mora, si ritengono integrate le condizioni per la sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
 

CHIEDE
 

All'Illustrissimo Signor Giudice di Pace, previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, sanzioni e pene accessorie (nota 4), di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato, ed in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l’applicazione del minimo edittale. Voglia altresì il Signor Giudice condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente.
 

Con vittoria di spese di lite.
 

Dichiara
 

Ai sensi dell'art.14 comma 2 DPR 115/2002 che il valore della presente causa e' di € …………… . Pertanto versa il contributo di € …………….. [e € 8 per spese forfettizzate]. (nota 5)
 

Si allega:

- atto impugnato in originale
- copia del documento di identità
- n. ..... copie del ricorso [generalmente 5 copie, oltre l'originale. Alcuni uffici ne richiedono quattro o anche meno. Fotocopiare anche verbale, documento d'identità, e eventuali allegati]
- ricevuta di pagamento del contributo unificato [e € 8 per spese forfettizzate]
- [elencare eventuali altri allegati]
 

Luogo e data ...................

Firma ...................
 


NOTE
 

Nota 1
- Inserire qui l'indirizzo presso cui si vogliono ricevere le comunicazioni -solitamente per raccomandata- da parte del Giudice di pace (ad esempio, la convocazione in udienza). Inserire possibilmente un indirizzo nello stesso Comune dove opera l'ufficio del Giudice (domiciliandosi presso qualche conoscente, se necessario), altrimenti non si riceveranno comunicazioni. Molti giudici di pace infatti non notificano le comunicazioni al di fuori del Comune in cui sono situati, con la conseguenza che si dovrà chiamare la cancelleria del Giudice per sapere quando è stata convocata l'udienza (e nonostante la Corte Costituzionale abbia dichiarato -con sentenza 365/2010- illegittima la legge che genericamente disciplina il ricorso, art.22 legge 689/81, nella parte dove NON prevede mezzi di notificazione alternativi rispetto al deposito in cancelleria, come la raccomandata a/r). Si consiglia, eventualmente, di contattare la cancelleria del Giudice per sapere quale prassi segue.
- Ricorso congiunto. Se il conducente è diverso dal proprietario, è possibile aggiungerlo fra i ricorrenti (es: RICORRONO il sig. .... in qualità di proprietario del mezzo e intestatario dell'atto, e congiuntamente il sig.... in qualità di conducente e autore materiale della violazione contestata). In questo modo, potranno presentarsi in udienza sia il proprietario che il conducente, oppure anche uno solo di essi.
 

Nota 2
- Il ricorso deve essere presentato entro 60 gg dalla notifica del verbale o della cartella esattoriale, oppure 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Deve essere inviato all'ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, in cinque copie (alcuni uffici ne richiedono quattro o anche meno) e allegando l'originale dell'atto (alcuni uffici richiedono una semplice fotocopia). E' possibile presentare il ricorso anche a mezzo raccomandata a/r. Occorrera' pero', in ogni caso, presenziare alle udienze, pena l'archiviazione e probabile raddoppio della sanzione. Inoltre, il procedimento dovra' comunque essere registrato.
- Come detto, e' possibile presentare il ricorso anche avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia, entro 30 giorni dalla notifica. Sia in caso di rigetto nel merito, che per contestare il mancato rispetto dei termini di emissione del ricorso da parte del Prefetto (180 giorni se spedito ai vigili che poi lo hanno inoltrato al Prefetto; 210 gg se spedito al Prefetto direttamente) e di notifica susseguente dell'ordinanza -150 gg.
- La predetta bozza puo' essere utilizzata come modello anche in caso di ricorso al Prefetto, nel caso in cui sia impossibile gestire un procedimento di persona (in quanto è possibile fare tutto per posta, senza doversi presentare in udienza]. Il ricorso al Prefetto lo consigliamo solo nei casi di manifesta ovvieta' del vizio, perché il Prefetto tende a dare torto e deve raddoppiare la multa in caso di rigetto del ricorso.
- E' possibile presentare ricorso al giudice di pace anche avverso una cartella esattoriale (atto successivo all'emissione del verbale) ma solo ed esclusivamente in caso di vizi formali, relativi sia all'emissione della cartella stessa che alla notifica del precedente verbale; se non vi fossero irregolarita', non e' invece possibile opporsi nel merito, avendo omesso la contestazione del verbale. In questo caso, in luogo di "verbale" occorrera' ovviamente parlare di "cartella", e si deve presentare entro 30 giorni dalla notifica.
 

Nota 3
Inserire tutti i possibili motivi di nullita', ad esempio:
- trascrizione errata dei dati anagrafici degli obbligati (conducente e/o proprietario) o del veicolo (targa, tipo).
- mancanza della norma violata e della relativa sanzione od errore sulle stesse.
- mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato. Attenzione, pero', se il verbale e' redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati la "firma autografa" e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (sentenze di cassazione 1923/99, 4567/99, 6065/05 e 21045/06 nonche' circolare del Ministero dell'interno del 25/8/2000)
- mancanza del giorno, dell'ora o del luogo dell'infrazione od errore su tali dati.
- mancata esposizione dei fatti.
- errore nella lettura della targa e/o mancanza di corrispondenza col tipo e caratteristiche dell'auto
- invio verbale dopo 90 giorni dall'identificazione del trasgressore (150 se l'infrazione e' stata commessa prima del 13/8/2010). Per i dettagli sul conteggio del termine si veda la scheda pratica indicata in testa al modulo.
- assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta, cartello limite di velocita' e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione -tenendo presente che ci sono circolari ministeriali che consentono un piu' ampio margine per gli avvisi; ad esempio e' ritenuto sufficiente che vi siano avvisi anche radiofonici).
- mancanza del segnale.
- fatto svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti (solo in caso sia possibile sostenere l'errore od il falso da parte degli agenti, con PROVE CERTE ED INCONFUTABILI).
- non e' indicata l'altezza del km e il luogo preciso della commessa violazione.
- mancata e inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art 201 comma 1 e 1bis.).
- mancata segnalazione dell'autovelox -o del telelaser- ai sensi di quanto previsto dal d.l. 117/07 convertito nella legge 160/07 (segnalazione con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli). Quando possibile la cosa va dimostrata, con testimoni o documentazione.
- omissione dei motivi per i quali non si è proceduto al fermo immediato (citazione degli estremi del decreto prefettizio, impossibilità di effettuarlo in piena sicurezza o senza bloccare il traffico, etc.). Si ricordi che ci sono circolari e sentenze che espressamente ritengono legittima l'omissione del fermo immediato in tutti quei casi in cui non sia ritenuto possibile effettuarlo in piena sicurezza; inoltre, si ricorda l'esclusione dal fermo immediato per i casi individuati dal codice della strada dall'art. 201 e suo regolamento.
 

Nota 4
Indicare qui tutte le eventuali sanzioni accessorie applicate, ovvero i provvedimenti sulla patente (decurtazione punti, sospensione, etc.), sull'auto (fermo, sequestro, confisca, etc.) o sui suoi documenti (ritiro del libretto di circolazione, etc.).
 

Nota 5
Il valore della causa equivale alla sanzione intera (o alla somma delle sanzioni intere, se più verbali sono inclusi nel medesimo ricorso). In altre parole, è la sanzione minima (se pagata entro 60gg dalla notifica), moltiplicata per due, oltre le spese di notifica, se ce ne sono. Es: se la sanzione è di Euro 155 euro + Euro 5,50 di spese di notifica, il valore della causa sarà di Euro 315,50 (155 x 2 + 5,50).
Il pagamento del contributo unificato, la cui ricevuta va allegata al ricorso, può essere effettuato presso:
- gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale. Conto corrente postale n. 57152043 intestato a “Tesoreria provinciale di Viterbo” indicando sul retro: a)- la causale “pagamento contributo unificato atti giudiziari” ; b)- il codice fiscale del ricorrente ; c) l’Ufficio del Giudice di Pace di .....; d) il verbale o atto che si impugna;
- le banche utilizzando il modello F23;
- le tabaccherie e i concessionari della riscossione (è necessario munirsi prima il modello per la comunicazione di versamento).
Per i dettagli sulle modalita' di versamento vedi il sito dell'Agenzia delle Entrate.
L'importo del contributo unificato è determinato in base al valore della causa:
- ricorsi sino a € 1.033 si paga solo il contributo unificato di € 33,00;
- ricorsi di valore da € 1.033,01 a € 1.100, contributo unificato di € 33,00 + marca da bollo da €.8,00;
- ricorsi di valore superiore a € 1.100,01 sino a € 5.200 , contributo Unificato di € 77,00 + marca da bollo da €.8,00;
- ricorsi di valore superiore a € 5.200,01 sino a €.15.493, contributo unificato di € 170,00 + marca da bollo da €.8,00;
- ricorsi di valore indeterminabile, contributo unificato di € 187,00 + marca da bollo da €.8,00;
N.B. Nel caso in cui manchi la dichiarazione di valore sul ricorso, il contributo unificato è di € 1110,00!
 

(aggiornato al 18 dicembre 2010)
 

(*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo inserito in busta.

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