Codice della Strada 2015: in due sul motorino a 16 anni e le altre novità

Codice della Strada 2015: in due sul motorino a 16 anni e le altre novità
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Daniele Pizzo
La nuova norma interessa anche i minorenni alla guida di minicar. Qualche modifica anche a patenti speciali, requisiti per il rilascio e criteri di residenza
19 agosto 2015

Punti chiave

Con l'arrivo del mese di agosto arrivano le consuete modifiche al Codice della Strada, quest'anno dettate dall'Unione Europea che ha chiesto all'Italia di armonizzare le sue leggi per evitare le procedure di infrazione previste. 

 

La novità più importante introdotta dalla Legge 115 del 29 luglio è quella relativa al passeggero sui "cinquantini", sui 125 cc e sui quadricicli leggeri, ovvero le minicar: la nuova norma, come spiegato bene dai nostri colleghi di Moto.it, a partire dal 18 agosto 2015 consente il trasporto del passeggero su ciclomotori, moto fino a 125 cc, tricicli e quadricicli leggeri a partire dai 16 anni di età, a patto di possedere una delle seguenti patenti: AM (per i ciclomotori), A1 oppure B1 per moto/tricicli e quadricicli. I veicoli in questione devono essere naturalmente omologati per il trasporto del passeggero. 

Patenti speciali e rimorchi

Per le cosiddette patenti speciali riservate alle persone con disabilità, cade il limite di 750 kg per il trasporto di rimorchi. Adesso anche chi possiede una patente speciale potrà trasportare rimorchi di massa maggiore. Rimane comunque l’obbligo di conseguire l'abilitazione per il traino del rimorchio non leggero, tranne nel caso di titolare di patente categoria B che guida un complesso veicolare la cui massa complessiva non superi 3.500 kg. 

Vista

Con la riforma sono state elevate da 25 a 30 gradi le prescrizioni in materia di estensione verso l’alto del campo visivo dei conducenti. La nuova versione del Codice della Strada ora dice: «Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160°, con estensione di 80° verso sinistra e verso destra, e di 30° verso l’alto e 30° il basso. Non devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30° rispetto all’asse centrale». 

Residenza

Viene riformulato inoltre il concetto di residenza richiesta per il rilascio della patente di guida: la nuova norma prevede ora che per residenza s'intenda la «residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Ue o dello Spazio economico europeo, ovvero il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali». 

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