Export extra UE: nuova documentazione per la radiazione al PRA

Export extra UE: nuova documentazione per la radiazione al PRA
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
Cambiano le disposizioni per i documenti da esibire al PRA per ottenere la radiazione dei veicoli destinati a Paesi non europei
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
26 settembre 2016

La Legge di stabilità 2016 ha modificato l’art. 103 del Codice della Strada, prevedendo che la definitiva esportazione all’estero dei veicoli già immatricolati possa avvenire esclusivamente al fine della reimmatricolazione nel Paese estero di destinazione.

La norma – introdotta per contrastare l’elusione della tassa automobilistica e degli oneri e spese connessi al trasferimento della proprietà dei veicoli – prevede che i soggetti interessati debbano dare prova della reimmatricolazione del veicolo all’estero mediante l’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione o, in caso di cessione intracomunitaria, della documentazione comprovante la radiazione dal PRA.

L'ACI ha fornito i chiarimenti applicativi in merito alla nuova disciplina delle radiazioni dei veicoli destinati all’esportazione, soprattutto in ambito non UE.

Per le esportazioni in Paesi UE, la circolare chiarisce che continueranno ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia: quindi la documentazione da produrre, per dimostrare la definitiva esportazione all’estero del veicolo per reimmatricolazione, è la stessa che ACI richiedeva già per la precedente versione dell’art. 103.

Le novità maggiori riguardano soprattutto le modalità di esportazione nei Paesi extra UE: l’ACI, riprendendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, chiarisce che la documentazione da produrre, per comprovare la definitiva esportazione all’estero del veicolo per reimmatricolazione, può essere costituita dalla bolla doganale e dalla fattura con vidimazione doganale, ma non dal semplice DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione), essendo necessario acquisire anche la prova dell’avvenuta uscita del veicolo dal territorio doganale dell’UE.
 


Quindi, in assenza di copia della carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta nuova immatricolazione estera da parte dell’Autorità straniera, nel caso in cui sia presentata una copia del DAE con l’indicazione dell’MRN (Movement Reference Number) e degli elementi identificativi del veicolo, sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito “uscita conclusa” ottenuta consultando l’apposito link sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane.

In alternativa al messaggio di appuramento dell’MRN, è possibile produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l’avvenuta uscita del veicolo dall’UE.

Le nuove disposizioni per le radiazioni per esportazioni extra-UE sono applicate per le formalità presentate per la prima volta a partire dal 12 settembre 2016.

Infine in allegato alla circolare l’ACI ha fornito la versione 3.0 della scheda riepilogativa della documentazione idonea per le formalità di radiazione per quanto riguarda le esportazioni intra ed extra UE effettuate da operatori professionali o privati; tale scheda può essere consultata direttamente al sito dell’ACI (www.aci.it), che riporta anche gli importi necessari alla pratica di radiazione del veicolo.

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