I clienti ostruiscono la strada? La licenza del locale può essere sospesa

I clienti ostruiscono la strada? La licenza del locale può essere sospesa
Pubblicità
E' successo in Toscana, dove i giovani frequentatori di un bar ostacolavano il traffico ed il passaggio degli altri pedoni sul marciapiede. Licenza sospesa dal Questore per dieci giorni
4 giugno 2015

Punti chiave

Un locale, una clientela giovane e rumorosa che affolla il marciapiede davanti all'ingresso e parte della strada e le lamentele del vicinato, che ha difficoltà a rientrare in casa e spesso non riesce a riposare per gli schiamazzi. Di chi è la responsabilità? E' del proprietario del locale, che può vedersi sospesa la licenza se non vigila sui propri clienti più “irrequieti”. 

 

Il Questore, ai sensi dell’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 (TULPS), ha disposto la sospensione per 10 giorni di una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande relativa ad un bar in Toscana motivandola con il fatto che l’utenza del locale – costituita prevalentemente da giovani tra i 14 e i 20 anni – per la ridotta capienza dello stesso, staziona nell’area esterna, occupando la sede stradale arrecando pregiudizio alla quiete pubblica, limitando l’accesso alla pubblica via aperta peraltro al transito veicolare, con la conseguenza di ostacolare il regolare flusso automobilistico e con grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, per l’incolumità delle persone e, in particolare, di provocare incidenti stradali. 

 

In tal caso, infatti, il provvedimento di sospensione deve ritenersi giustificato in particolare dalla sussistenza di una situazione che rappresenta indubbiamente un pericolo per la pubblica sicurezza non adeguatamente contrastato dal gestore del locale. Lo ha stabilito il TAR Toscana, SEZ. II con la sentenza 1° giugno 2015 n. 843. 

 

Ha ricordato la sentenza che il potere previsto dall’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 – TULPS (il cui primo comma stabilisce che «oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini »), ampiamente discrezionale, ha natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico. 

 

Ne discende che la sospensione della licenza commerciale deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell’esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività.

 

Alessandro Casale, Comandante Polizia Locale comune capoluogo di provincia - Presidente di Unico, Unione dei Comandanti della Polizia Locale  

Argomenti

Pubblicità
Caricamento commenti...