L'omicidio stradale è legge. Ecco cosa prevede la nuova norma

L'omicidio stradale è legge. Ecco cosa prevede la nuova norma
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Daniele Pizzo
Carcere fino a 18 anni e revoca della patente fino a 30 anni. Ecco tutte le novità del ddl diventato legge
2 marzo 2016

Si conclude dopo un tormentato iter di quattro anni il percorso parlamentare della legge sull'omicidio stradale, che diventa un reato a sé del codice penale. La nuova norma è passata al Senato con 149 sì attraverso la questione di fiducia sul disegno di legge posta dal ministro per le Riforme e i Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi.

Per il reato di omicidio rimane in vigore la pena già prevista oggi che prevede la reclusione da 2 a 7 anni nell'ipotesi base, quando cioé la morte sia stata causata violando il Codice della Strada. Ma le pene sono più severe negli altri casi. 

Con le nuove regole che chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere.

Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).

La pena può però aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere . Ecco le altre novità del testo approvato. 

Lesioni stradali

Aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

Conducenti mezzi pesanti

L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

Fuga del conducente

Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

Revoca della patente

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Raddoppio della prescrizione

Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (alto tasso alcolemico o assunzione di droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

Perizie coattive

Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm. 

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