Pagamento elettronico delle multe: validi i tempi tecnici

Pagamento elettronico delle multe: validi i tempi tecnici
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
Le multe pagate con modalità elettroniche sono valide anche se l’accredito alle amministrazioni a cui spettano avviene con ritardo non superiore a 2 giorni
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
25 maggio 2016

Punti chiave

Nel decreto legge 18/2016, noto anche come “decreto banche”, l’articolo 17-quinquies considera come validi a tutti gli effetti i pagamenti “elettronici” anche quando gli importi sono materialmente accreditati alle amministrazioni cui spettano in ritardo rispetto alla scadenza entro cui il versamento andava effettuato e a condizione che il ritardo non superi i due giorni.

In pratica, con la nuova norma, chi paga le multe con carta di credito, home banking o altri strumenti telematici non rischia più le sanzioni che negli ultimi anni migliaia di cittadini hanno subìto, per colpe non proprie e connesse all’uso della moneta virtuale per pagare le multe.

Finora le cartelle esattoriali trovavano origine dalla decisione del ministero dell’Interno, consultatosi con quello dell’Economia, che i pagamenti “elettronici” dovessero avere effetto solo dal giorno in cui venivano effettivamente accreditati, come indicato dalla circolare 300/A/227/16/127/34 del 14 gennaio scorso.

Ma come ben sanno gli utilizzatori dei pagamenti elettronici, il giorno d’accredito è di solito successivo di 48 ore a quello del pagamento e nessuna istituzione ha mai avvertito della conseguente possibilità che i versamenti potessero giungere tardivamente pur essendo effettuati in tempo. Per questo la circolare del 14 gennaio 2016 aveva suscitato proteste da più parti.

La possibilità di sanare le multe anche con pagamenti “elettronici”, ricordiamo, è stata introdotta sei anni fa dalla legge n. 120/2010 (l’ultima riforma del Codice della Strada) e ammessa anche direttamente nelle mani dell’agente che ha accertato l’infrazione, se ha a disposizione un terminale Pos.

Tale modalità di pagamento è divenuta altresì importante, anche per fruire più comodamente dello sconto del 30% introdotto ad agosto 2013 per chi versa entro cinque giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione immediata dell’infrazione (a patto che la violazione commessa non sia punita anche con la sospensione della patente o la confisca del veicolo).

In sostanza, solo chi paga in contanti direttamente nell’ufficio di polizia o sul conto corrente postale del corpo di polizia (le due modalità che il Codice della strada prevede da sempre) ha la certezza che l’accredito all’amministrazione sia contemporaneo al versamento, come dispone l’articolo 4, comma 6, del Dpr 144/2001.

In tutti gli altri casi, dunque, si verifica uno sfasamento che comportava specifiche conseguenze perché il momento che si prendeva in considerazione per il conteggio dei termini non era quello in cui il cittadino pagava ma quello dell’accredito: quindi si poteva anche effettuare il versamento con puntualità ma poi si risultava in ritardo e per questo l’importo versato diventava intempestivo per fruire dello sconto 30% a ridosso della scadenza dei cinque giorni.

Alla luce dei contenuti del nuovo articolo 17-quinquies, lo sfasamento è ora ammesso: chi paga entro la scadenza viene considerato in regola anche se l’accredito arriva fuori termine ma non oltre i due giorni.

Questo termine massimo è stata fissata tenendo conto della direttiva europea 2007/64 (nota anche come Psd), che impone ai gestori dei pagamenti elettronici di effettuare l’accredito al destinatario entro la fine della giornata operativa successiva alla quale il pagatore ha dato l’ordine di pagamento.

Pertanto, la tolleranza è fissata in modo da farvi rientrare chi paga fino all’ultimo giorno concesso. Nella pratica, tuttavia va considerato che l’articolo 15, comma 1, del D.Lgs n. 11/2010 dispone che il gestore può fissare un orario di cut-off, cioè di “chiusura” del servizio verso la fine giornata operativa (di solito alle 17), in modo tale che un ordine di pagamento effettuato oltre quell’orario vada considerato come ricevuto dal gestore il giorno dopo.

Quindi l’accredito arriverà un giorno dopo rispetto a quello che il cittadino sarebbe in buona fede portato a pensare.

Altro aspetto da tener presente è che quando si parla di «giornate operative» sono esclusi i weekend e le festività: tutti periodi nei quali il conteggio dei termini per i gestori si blocca, mentre quello dei due giorni di tolleranza concessi dall’articolo 17-quinquies prosegue (salvo diverse interpretazioni future).

Attenzione, infine, a che l’ordine di pagamento sia andato effettivamente a buon fine: potrebbero esserci malfunzionamenti del sistema, errori di digitazione o blocchi dovuti al fatto che una carta di credito è scaduta o un plafond è stato superato.

La tolleranza introdotta dall’articolo 17-quinquies vale anche per il passato, in quanto la norma è formulata come un’interpretazione autentica che il legislatore dà del Codice della Strada.
 

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