Roma: il TAR boccia la pedonalizzazione di Piazza del Foro Traiano

Roma: il TAR boccia la pedonalizzazione di Piazza del Foro Traiano
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È stata ufficialmente annullata la delibera con la quale la giunta capitolina, nel giugno scorso, ha sottoposto al regime della pedonalizzazione la piazza del Foro Traiano a Roma
31 marzo 2015

L'estate scorsa il sindaco di Roma Marino iniziava a far parlare di sé proponendo la pedonalizzazione dei Fori Imperiali. Subito dopo si è scatenato un fiume di polemiche e proteste contro l'iniziativa del primo cittadino e oggi, a quasi un anno di distanza, si arriva ad un primo, calmoroso dietrofront.

 

È stata ufficialmente annullata infatti la delibera con la quale la giunta capitolina, nel giugno scorso, ha sottoposto al regime della pedonalizzazione la piazza del Foro Traiano a Roma. Lo ha deciso la seconda sezione del Tar del Lazio, accogliendo un ricorso proposto da alcuni residenti e professionisti che nella zona hanno le proprie abitazioni o studi professionali. La pedonalizzazione contestata era stata istituita quale sviluppo del più ampio processo di pedonalizzazione di Via dei Fori Imperiali.

 

Per il Tar "la determinazione con cui l'Amministrazione capitolina ha attuato la pedonalizzazione di Piazza del Foro Traiano - si legge nella sentenza - risulta del tutto oscura quanto a presupposti giustificativi, finalità e iter istruttorio, non emergendo le ragioni della scelta concretamente adottata". Per i giudici amministrativi, non si ravviserebbe "in che modo la disposta pedonalizzazione possa garantire la "migliore funzionalità dell'impianto viabilistico e della mobilità locale", non essendo in alcun modo esplicitata l'incidenza di detta pedonalizzazione sulle richiamate finalità e non essendovi alcuna analisi della situazione del traffico veicolare su tale area".

 

In sostanza "non sono percepibili le ragioni che hanno condotto alla concreta individuazione dell'area tra quelle da ricomprendere nel perimetro della pedonalizzazione in precedenza avviata, risultando quindi tale scelta del tutto avulsa da quel necessario contesto istruttorio e motivazionale che deve presidiare l'esercizio della potestà discrezionale riconosciuta all'Amministrazione Comunale".

 

Lacune che per i giudici non possono essere colmate dal fatto che la scelta "viene ricondotta all'esigenza di valorizzazione dell'area archeologica interessata dalla pedonalizzazione, non essendovi alcun cenno a tale profilo né nella gravata delibera né negli atti richiamati".

 

Fonte: Ansa

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