Indennizzo diretto anche per incidenti con più veicoli coinvolti

Indennizzo diretto anche per incidenti con più veicoli coinvolti
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
La procedura si attiva anche quando nel sinistro sono interessati più di due veicoli
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
5 luglio 2017

Importante sentenza della Corte di Cassazione: con l’ordinanza 3146, III Sezione, gli ermellini hanno dato un’interpretazione estensiva della fascia di applicabilità del cosiddetto Indennizzo Diretto, previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni in riferimento al quale si era ormai consolidata l’opinione che tale procedura dovesse applicarsi solo in caso di sinistro tra due veicoli.

Con la sua pronuncia, invece, la Suprema Corte ha affermato che l’indennizzo diretto «è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno».

Ai fini dell’applicabilità dell’indennizzo diretto, pertanto, secondo la Cassazione non è rilevante il numero di veicoli coinvolti bensì la ripartizione della responsabilità e nello specifico la circostanza che gli altri mezzi coinvolti non abbiano causato neppure in minima parte il danno.

Il sistema, previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, infatti, sottolinea la Suprema Corte, «risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione».

In caso di sinistro tra più veicoli, pertanto, per rivolgere la richiesta di risarcimento nei confronti della propria assicurazione (appunto l’indennizzo diretto) il danneggiato dovrà assicurarsi che la responsabilità riguardi una sola delle controparti.

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