Il passaggio di proprietà

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Che cos'è il passaggio di proprietà, chi può richiederlo, quale documentazione si necessita, IPT fissa e variabile, cosa si rischia se non si rispetta la procedura e come rimediare in caso di ritardo
11 luglio 2011


Il passaggio di proprietà di un'autovettura consegna la titolarità del mezzo interessato da un soggetto (venditore) ad un altro (acquirente).
Per fare in modo che questo avvenga in modo corretto è necessario autenticare la firma del venditore sull'atto di vendita - presso l'ACI (PRA), Motorizzazione Civile, ufficili comunali (0.52 Euro) o notai (a tariffa) - e entro sessanta giorni dall'autentica bisogna registrare il passaggio di proprietà all'ufficio provinciale dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà (CdP) aggiornato, e richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).
 

Nel caso in cui si decida di autenticare la firma del venditore allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) del PRA oppure della Motorizzazione Civile, viene fatto obbligo di richiedere la registrazione immediata.
 

CHI PUO' RICHIEDERE IL PASSAGGIO
La richiesta di passaggio di proprietà può essere presentata dall'acquirente o da una persona delegata. Nel caso di quest'ultima opzione alla richiesta deve essere allegata la delega rilasciata dall'acquirente, per il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il modello TT2120 per l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e la fotocopia del documento di riconoscimento dell'acquirente.
 

LA DOCUMENTAZIONE DI CHI COMPRA
1) Dichiarazione sostitutiva di residenza dell'acquirente
2) Fotocopia della carta di circolazione
3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
4) Ricevute di versamento della somma di Euro 9.00 sul conto corrente postale N° 9001 e della somma di Euro 14.62 sul conto corrente postale N° 4028
5) Certificato di proprietà o foglio complementare della vettura
6) Atto di vendita
7) Dichiarazione sostitutiva di residenza (esclusivamente qualora l'acquirente fosse un cittadino straniero)
 

Per poter effettuare la trascrizione presso il Pra è necessario effettuare il pagamento di una Ipt – Imposta di trascrizione provinciale – la quale è variabile a seconda della Provincia. Deve essere inoltre effettuato il pagamento dei bolli per le volture del cdp – certificato di proprietà - al costo di Euro 29.24, oppure, se non disponiamo del cdp, del foglio complementare, al costo di Euro 43.86.
 

IPT FISSA?
L'Ipt – Imposta di trascrizione provinciale – può essere applicata in maniera non variabile, ovvero fissa in due casi, ossia:
 

1) Sugli atti di vendita soggetti a IVA a prescindere dalla potenza del veicolo
2) Sugli atti di vendita inerenti ai veicoli eroganti un valore di potenza massima inferiore ai 53 kW.
 

IPT VARIABILE?
L'Ipt – Imposta di trascrizione provinciale – è applicata in maniera variabile (proporzionalmente ad ogni kW) quando sussistono i seguenti parametri, ossia quando si parla di atti di vendita non soggetti a IVA inerenti a veicoli che superano il valore di potenza dei 53 kW.
 

Pertanto suddetta imposta è direttamente proporzionale alla potenza in kW erogata dal veicolo, questo però per quanto concerne le autovetture.
Se invece parliamo di autocarri, il parametro che condiziona l'Ipt è invece la portata.
 

Entrambi i parametri, potenza espressa in kW e portata, sono agevolmente localizzabili sulla carta di circolazione.

 
COSA RISCHIO SE NON SEGUO QUESTA PROCEDURA?
Ovviamente qualora il passaggio di proprietà non fosse effettuato, o effettuato in modalità diverse da quelle previste dalla legge, ovvero se si circolasse su strada senza aver aggiornato carta di circolazione e certificato di proprietà in un tempo massimo di 60 giorni, si rischia di incorrere in sanzioni amministrative il cui importo può variare dai 327 ai 1.633 Euro, senza considerare il ritiro immediato della patente.

 

NON SI E' COMUNICATO IL PASSAGGIO ENTRO 60 GIORNI. E' POSSIBILE RIMEDIARE?
Se per caso non si fosse riusciti ad effettuare l'aggiornamento necessario dei documenti nel tempo legalmente previsto dei 60 giorni è possibile rimediare. Per farlo dobbiamo però pagare al Pra – Pubblico registro automobilistico – un importo maggiorato dalle sanzioni e dagli interessi di mora, il cosiddetto ravvedimento operoso.
 

Il costo del ravvedimento operoso, ovvero della sanzione, varia in maniera proporzionale al tempo del ritardo, cioè:

- Dopo un mese di ritardo si paga una mora del 3.75% + interessi
- Da due mesi ad un anno di ritardo la mora cresce a quota 6% + interessi
- Oltre il tempo di un anno la mora sale fino alla soglia del 30% + interessi
 

Suddetti interessi sono calcolabili in base al tasso legale, ovvero il 2.5% annuo e a loro volta moltiplicati per il numero di giorni di ritardo al pagamento.
 

NON C'E' BISOGNO DI NOTAI
Non ci si deve necessariamente rivolgere ad un notaio per effettuare il passaggio di proprietà di motocicli, autovetture o rimorchi. Al venditore basta infatti andare in Comune autenticando la firma apposta sull'atto di vendita, oppure tramite Sportello telematico dell'automobilista. La dichiarazione unilaterale di vendita viene firmata esclusivamente dal venditore, la quale viene redatta sul retro del certificato di proprietà del veicolo in questione. Facendo il tutto senza la mediazione dello Sportello telematico dell'automobilista si risparmiano circa 35 Euro.

 
POSSO COMPRARE ANCHE DA UN PROPRIETARIO NON INTESTATARIO?
Stando a quanto decretato dall'articolo 2688 del Codice Civile, anche i proprietari non intestatari al pubblico registro automobilistico possono effettuare la vendita di un veicolo, a patto però di dichiarare l'effettivo proprietario dello stesso. Posta questa condizione il venditore ha l'obbligo di essere in possesso del certificato di proprietà o del foglio complementare (ovvero i documenti che attestano la proprietà del veicolo) nonostante su questi ultimi non compaiano i dati del venditore.
 

La condizione di proprietario non intestatario va dichiarata in maniera esplicita, inoltre in questo caso la trascrizione prevede il pagamento di un'imposta doppia rispetto a quella standard.

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