Assicurazione: 15 i giorni di copertura dopo la scadenza anche senza rinnovo

Assicurazione: 15 i giorni di copertura dopo la scadenza anche senza rinnovo
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
La copertura assicurativa è valida anche nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza anche se il contraente non procede al rinnovo
  • Alfonso Rago
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1 febbraio 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza 26104 del 19 dicembre scorso, ha stabilito che la polizza di assicurazione di un veicolo è valida fino a quindici giorni successivi alla sua scadenza, anche se il contraente non provvedesse a rinnovarla.

Gli incidenti che avvengono entro i primi 15 giorni dopo la scadenza della polizza sono dunque, in ogni caso, coperti dall’assicurazione, indipendentemente dal pagamento delle rate successive e dalla volontà dell’assicurato di rescindere la polizza.

L’importante principio è stato stabilito appunto dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito al caso di un titolare di una ditta che chiedeva alla compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza di responsabilità civile di pagare per un incidente avvenuto tre giorni dopo la scadenza della rata.

La società assicurativa si opponeva, ritenendo che il contratto di polizza risultasse risolto ex lege l’anno successivo nel caso che il titolare della polizza non la rinnovasse entro i sei mesi dal termine della scadenza.

Nello specifico, la Cassazione ha confermato che la rescissione del contratto avvenuta in seguito non annulla l’obbligo dell’assicurazione di coprire i danni del periodo di tolleranza.

Nella sua valutazione, la Corte si è richiamata all’articolo 1901 del Codice Civile, che in proposito stabilisce che se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.

Ne consegue che gli incidenti avvenuti dal sedicesimo giorno in poi non sono più coperti, e gli eventuali danni causati devono essere pagati dal cittadino insolvente di tasca propria.

Diversamente, nel caso di mancato pagamento della prima rata, lo stesso articolo 1901 del Codice stabilisce che, “l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto”.

Pertanto, in questo caso la polizza assicurativa non verrà considerata attivata (e quindi non coprirà alcun incidente) fino al giorno successivo al pagamento della prima rata.

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