Patente: tutte le novità da sapere

Patente: tutte le novità da sapere
Pubblicità
Nuove leggi e sentenze introducono una serie di novità e chiariscono alcuni aspetti che suscitavano non pochi dubbi in merito alle licenze di guida. Dalla data di scadenza, alla validità all’estero, fino alla conversione delle patenti extra CEE
19 marzo 2012

Una serie di leggi e di sentenze, emanate anche a livello europeo, fanno luce su alcuni aspetti poco chiari, che avevano suscitato non pochi dubbi in merito alle patenti di guida. Inoltre è stato svelato il motivo per cui tutti coloro che sono in attesa di notizie e di relativa documentazione in merito alla propria patente, non ricevono alcun tipo di informazione nonostante numerose settimane di attesa. Per mancanza dei fondi necessari infatti non vengono inviati da oltre 60 giorni  i tagliandi di rinnovo patente e di cambio di residenza, oltre alle comunicazioni per la decurtazione dei punti.

Scadenza della patente: tutto come prima

Il Governo Monti con il decreto sulla Semplificazione ha generato una certa confusione in merito alla questione delle facilitazioni previste per i documenti di riconoscimento e di identità dei cittadini. La prima cosa su cui occorre fare chiarezza è la data di scadenza della patente di guida, che non scadrà nel giorno di nascita, come si era vociferato per un certo periodo, ma rimarrà valida 10 anni dalla data del conseguimento della stessa, come è sempre stato fino ad ora.

La confusione in merito alla questione era nata il 9 febbraio, quando il Governo, nell’ambito delle misure di semplificazione, ha emanato un decreto in materia di scadenze di validità dei documenti, che ha messo in allarme più di un Ministero per un conflitto di interessi con il Codice della strada.

Nel nostro ordinamento, la licenza di guida è un documento di abilitazione alla guida dell’automobile, ma allo stesso tempo vale come un documento personale di riconoscimento a tutti gli effetti (documento di riconoscimento è ogni documento munito di foto del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una PA, che permetta di identificarne in modo univoco il legittimo titolare, ndr).

L’Art. 7 del Decreto Legge n. 5 del 2012 di riferimento, prevede che i documenti di identità e di riconoscimento siano rilasciati o rinnovati in data corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

La disposizione nasce con la volontà di operare una “semplificazione mnemonica” del titolare, che in questo modo dovrebbe collegare il suo compleanno alla scadenza dei documenti.  A questo punto è difficile pensare, per i documenti rilasciati dal 10 febbraio 2012, ad una automatica proroga di validità a fronte di una data di scadenza sul documento stesso. Le difficoltà maggiori potrebbero verificarsi qualora un cittadino italiano all’estero si dovesse ritrovare impegnato a spiegare alle autorità che il suo documento, pur riportando una scadenza, ne ha di fatto una diversa.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una circolare: «Nonostante la patente di guida rientri nel novero dei documenti di riconoscimento, esprime perplessità in merito all’applicabilità alla stessa, delle disposizioni generali di cui al citato Art. 7 del Decreto n. 5 del 2012, atteso che il documento è soggetto ad una normativa di carattere speciale quale è il Codice della Strada, nonché conforme per modello e disciplina a disposizioni comunitarie armonizzate.»

La suddetta circolare precisa inoltre che l’ufficio legislativo ha condiviso il punto di vista e che pertanto la scadenza di validità della patente di guida resta disciplinata in conformità all’Art. 126 del Codice della Strada ed alla stessa non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

scuolaguida

Quindi tutto rimane come prima e la scadenza della patente non coinciderà con il giorno di nascita, ma avrà durata decennale, a partire dal giorno del conseguimento della stessa. Questa è la soluzione condivisa che esclude la patente di guida, almeno per ora, dalle novità in tema di documenti di riconoscimento introdotte dalla semplificazione. Si attendono chiarimenti e un ulteriore intervento del Governo, considerando le specialità e la specificità delle problematiche esposte, che semplifichi veramente la questione nel più breve tempo possibile.

Obbligatorio riconoscere la patente negli Stati europei

Da una sentenza della causa numero:C-467/10, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prende spunto per chiarire finalmente l'annosa e problematica questione del riconoscimento della patente di guida all'interno degli Stati membri dell'Unione.

L'art. 1, par. 2, della Direttiva 91/439 della normativa europea recita: «Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.» Al par. 2 dell'art. 8 della stessa direttiva, precisa inoltre: «Lo Stato membro di residenza può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.»

Il contenzioso preso in esame dall'Alto Tribunale europeo, che rappresenta un importante precedente in merito alla questione, ha inizio in Germania, quando ad un uomo con diverse condanne alle spalle, viene rifiutata la patente, per il mancato possesso dei necessari requisiti di idoneità psico-fisica per guidare nel rispetto dei criteri di sicurezza.

La Corte stabilisce quindi che uno Stato membro possa avere condizioni meno severe per il rilascio della patente rispetto ad un altro, perciò quest'ultimo non può non riconoscerne la validità. Stabilisce anche, che il rilascio della patente può essere negato da un altro Stato membro, sul proprio territorio, se risulta provato che il titolare della licenza di guida non fosse residente nel Paese al momento del rilascio.

Come convertire la patente estera extra CEE in Italia

Art. 128 del Codice della Strada. Ecco il motivo che spinge la Motorizzazione Civile a richiedere nuovi esami per accertare i requisiti del conducente che richiede la conversione della patente estera extra CEE in quella italiana.


La richiesta di conversione deve essere:
- presentata entro il termine di validità della patente estera da convertire
- con residenza entro i quattro anni (vedi circolare 28.05.2010 prot. 0047905/23.18.01).

Il criterio di conversione di patente extracomunitaria, quando il titolare è residente in Italia da più di quattro anni, è stato applicato a tutte le richieste di conversione patente extra CEE dalle circolari emanate per convertire la Patente Albanese in italiana.

Pertanto, in presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni (considerando che venga presentata domanda entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia) , gli Uffici informano opportunamente i medesimi che, contestualmente alla consegna della patente italiana ottenuta per conversione, viene disposto ed anche notificato all'interessato un provvedimento di revisione.

Si precisa che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente estera, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio  e la patente italiana, ottenuta per conversione, viene revocata ai sensi dell'art. 130, 1° comma, lett. b), del Codice della Strada.

Mancano i fondi: si bloccano le informative sulle patenti

È stato svelato il motivo per cui chi sta aspettando notizie in merito alla propria licenza di guida non riceve alcuna informazione, anche dopo numerose settimane di attesa. Da oltre 60 giorni infatti non vengono più spediti i tagliandi di rinnovo patente e di cambio di residenza, oltre alle comunicazioni per la decurtazione dei punti della patente di guida per mancanza di fondi necessari.

La Direzione Generale per la Motorizzazione, al fine di evitare il più possibile il disagio arrecato, ha disposto in via provvisoria soluzioni alternative, che mettano gli Utenti nella condizione di esercitare i propri diritti. Per ottenere la comunicazione di variazione del punteggio, necessaria per la partecipazione ad un corso di recupero punti, si potrà temporaneamente richiedere alla Motorizzazione Civile Provinciale (o tramite il portale web creato dal Ministero per l'automobilista) la stampa del saldo dei punti presenti.

Chi dovesse operare il rinnovo della patente, in attesa dell'arrivo del tagliando previsto (risolti i problemi finanziari), per circolare regolarmente in Italia dovrà semplicemente accompagnare alla patente di guida il certificato medico, rilasciato in sede di accertamento sanitario, svolto positivamente per il rinnovo del documento di guida.

I problemi sorgono per coloro che avranno necessità di condurre veicoli al di fuori del territorio nazionale. La soluzione potrà trovarsi richiedendo, a proprie spese, un duplicato della patente di guida allegando i documenti necessari. Inutile rimarcare la serie di disagi che la situazione sta creando, in particolar modo per gli autisti professionali che abitualmente viaggiano oltre i confini nazionali, ma anche per tutti i conducenti che devono frequentare corsi di recupero punti,  rinnovo polizze di assicurazioni auto più vantaggiose una volta definito il cambio di residenza.


Fonte: Scuolaguida.it

 

Argomenti

Pubblicità