Nuove tabelle dei costi chilometrici di auto e moto

Nuove tabelle dei costi chilometrici di auto e moto
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
Disponibili le tabelle elaborate dall’ACI ed aggiornate per il 2017
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
13 febbraio 2017

Pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI: queste tabelle rivestono una significativa rilevanza a livello fiscale, dal momento che sono pubblicate anche sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Più nello specifico, tali tabelle sono elaborate secondo quanto prevede l’articolo 51, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), allo scopo di quantificare il valore dei beni in natura concessi ai dipendenti (altrimenti detti fringe benefit) che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 51, contribuiscono a determinare il reddito da lavoro dipendente.

Nel caso di veicoli, la determinazione dell’importo che costituisce reddito di lavoro dipendente riguarda l’ipotesi in cui siano concessi ai lavoratori in uso promiscuo, cioè anche per impiego personale oltre che lavorativo: a tal proposito, la lettera a) del citato comma 4, prevede che “per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI e pubblicate entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente”.

In pratica, si tratta della determinazione del tutto forfettaria di una retribuzione in natura da assoggettare a tassazione, indipendentemente dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza che il dipendente effettua con lo stesso veicolo.

Le stesse tabelle sono utili altresì per quanto concerne il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di rimborso spese sotto forma di indennità chilometrica nel caso di utilizzo dell’auto propria (o motoveicolo).

Si tratta sostanzialmente dei rimborsi effettuati dai datori di lavoro ai lavoratori, chiamati a svolgere la prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, utilizzando il proprio autoveicolo o motoveicolo, corrisposti attraverso un’indennità calcolata in base ai chilometri percorsi.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015 ha precisato che mentre le “indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”, per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto.

Relativamente ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, la citata risoluzione ha ribadito che tali rimborsi sono esenti da imposizione, sempre che, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di veicolo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna, conservata dal datore di lavoro.

Le tabelle ACI, infine, da quest’anno assumono un’ulteriore rilevanza fiscale alla luce delle ultime modifiche apportate dalla legge n. 232/2016 in materia di trattamento fiscale dei premi di risultato, ai sensi dell’articolo 1, commi 182 e seguenti della Legge n. 208 del 2015.
La legge di Bilancio 2017, infatti, ha ampliato le ipotesi e la misura dell’esenzione fiscale: di conseguenza, ai fini contributivi anche per il datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore scelga di sostituire il premio in denaro con valori esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge n. 208/2015.

L’articolo 1, comma 160, della legge n. 232/2016 ha ampliato l’esclusione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e dunque l’esenzione, anche per somme e valori che di solito costituiscono in parte fringe benefit relativi ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi al lavoratore in uso promiscuo da parte del datore di lavoro.

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