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Prepararsi a un viaggio in automobile significa anche controllare di avere con sé tutti i documenti necessari per circolare. Un'abitudine destinata a cambiare con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal Codice della Strada, fissata al 1° gennaio 2028, salvo eventuali modifiche durante l'iter normativo. La novità più importante riguarda la possibilità per le forze dell'ordine di verificare direttamente attraverso gli archivi pubblici la regolarità della documentazione del veicolo e del conducente. Un passaggio che punta a semplificare i controlli e a ridurre la necessità di esibire materialmente alcuni certificati.
Il cambiamento coinvolge innanzitutto i tre documenti fondamentali per chi utilizza un'automobile privata: patente di guida, carta di circolazione e certificato di assicurazione. Gli agenti potranno verificarne l'esistenza e la validità consultando direttamente gli archivi informatici della Pubblica Amministrazione. Tra gli strumenti utilizzabili figurano l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG), l'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e la banca dati delle coperture assicurative.
La conseguenza pratica sarà una riduzione degli adempimenti a carico degli automobilisti: quando le informazioni saranno accessibili alle autorità, non sarà più necessario esibire questi documenti. La riforma prevede inoltre che la documentazione richiesta possa essere presentata sia in formato cartaceo sia digitale.
Non tutti i documenti potranno però essere sostituiti da una semplice verifica informatica. Un esempio riguarda le auto a noleggio: dal 2028 il conducente dovrà continuare ad avere con sé il contratto di locazione, perché non è previsto un archivio pubblico che consenta alle forze dell'ordine di verificarne direttamente i contenuti. Cambierà invece la gestione della carta di circolazione, che non sarà più necessaria a bordo.
Regole specifiche interesseranno anche chi sta conseguendo la patente. Durante le esercitazioni, il foglio rosa potrà essere verificato attraverso l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza necessità di esibire il documento cartaceo. Chi svolge il ruolo di accompagnatore dovrà invece continuare a mostrare la propria patente. Per gli istruttori delle autoscuole resterà inoltre l'obbligo di avere con sé l'attestato che certifica la qualifica professionale. Una disciplina analoga interesserà la guida accompagnata: le autorizzazioni e i titoli verificabili attraverso gli archivi pubblici non dovranno essere necessariamente esibiti, mentre per gli accompagnatori rimarranno gli obblighi documentali previsti.
Quando il veicolo appartiene a un soggetto diverso dal conducente, occorre poter dimostrare il titolo che autorizza l'utilizzo e la relativa durata, attraverso documenti come un contratto di comodato, noleggio o leasing. Se la disponibilità supera i 30 giorni nell'anno solare, anche non consecutivi, entra in gioco l'iscrizione al REVE (Registro dei veicoli esteri). Una volta effettuata la registrazione, la ricevuta e i dati presenti nel registro consentono di verificare la regolarità della posizione, mentre il documento di circolazione rilasciato dallo Stato estero dovrà continuare a essere disponibile.
La riforma introduce inoltre un'importante precisazione sul fronte assicurativo: per questi veicoli, dal 2028 non sarà più possibile fare affidamento sulla presunzione di copertura assicurativa prevista dalla Convenzione di Madrid dopo l'iscrizione al REVE. Sarà necessario rispettare le disposizioni italiane in materia di assicurazione RC Auto, attraverso una polizza stipulata con una compagnia autorizzata a operare in Italia. Anche in questo caso, il certificato assicurativo potrà non essere esibito quando la copertura risulterà verificabile attraverso gli archivi accessibili alle forze dell'ordine. La direzione è quindi quella di controlli sempre più digitalizzati, ma senza eliminare le responsabilità dei conducenti.