Speed-check: anche il Ministero dei Trasporti ne sancisce l'irregolarità

Speed-check: anche il Ministero dei Trasporti ne sancisce l'irregolarità
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Sempre più dubbi in merito agli speed-check, la cui irregolarità è ora stata sancita anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
7 novembre 2012

Sempre più dubbi in merito agli speed-check, la cui regolarità sembra non esserci mai stata sebbene questi continuino a sorgere come funghi. In un precedente articolo vi avevamo già illustrato come la collocazione degli stessi risulti essere in molti casi irregolare e di come questi vengano utilizzati in maniera irregolare dai Comuni.

Il Ministero: «Sono irregolari»

Ora è anche lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a sollevare dubbi sugli stessi. Tramite una circolare il Ministero ha infatti comunicato che «i manufatti in oggetto (i dissuasori di velocità speed-check o Velo Ok appunto) non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (Dls n. 295/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta connessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.»

«L'art. 60 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, rinvia ad apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle caratteristiche degli impianti da impiegare per la regolazione della velocità.»

Funzione indefinita

«Poiché i manufatti in questione non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi probabilmente non potrebbero neppure essere ricondotti alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del suddetto art.60 L. n. 120/2010.»

Gli speed-check non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione


«L'attuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento.»

«Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità (cosa che come vi abbiamo illustrato non sempre avviene, Ndr.) di tipo approvato, ovvero quando è previsto, nell'ambito delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di Polizia Stradale, un ricorso frequente all'utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità.»

Solo un deterrente

L'esistenza di tali dispositivi pare quindi avere la principale funzione di fungere da deterrente, ed i rappresentanti della società produttrice, la Sibestar, non sanno a conti fatti come definire, da un punto di vista legislativo, gli stessi, in quanto né definiti come cartellonistica né tanto meno come impianti, ma esclusivamente come involucri.

Allo stato attuale l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato


Intanto questi continuano ad essere presenti sulle strade italiane anche laddove non potrebbero e chi dovrebbe avere il potere di agire sembra non sapere o fingere di non sapere, lasciando al caso la presenza di dispositivi in merito a cui lo stesso legislatore ha sollevato dubbi sancendone di fatto l'illegittimità.

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