Bollo auto: 3 anni per la prescrizione

Bollo auto: 3 anni per la prescrizione
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
La tassa automobilistica non pagata va richiesta entro i tre anni che decorrono dal 1° gennaio del successivo a quello previsto per il pagamento
  • Alfonso Rago
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6 ottobre 2017

Trentasei mesi, non un giorno di più: è questo il termine entro il quale va notificata la cartella per omesso pagamento, trascorsi i quali la richiesta dell’agente di riscossione è da considerarsi illegittima anche se, per far valere la prescrizione, il contribuente ha l’onere di impugnare l’atto innanzi la giustizia tributaria.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20425 depositata il 25 agosto 2017.

Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che anche per la tassa automobilistica si rende applicabile quanto stabilito dalle Sezione Unite con sentenza n. 23397/2017 che in materia di prescrizione per le cartelle di pagamento relative ai contributi previdenziali aveva già escluso l’applicazione del termine decennale.

In materia di bollo auto, infatti, alcune Regioni per cercare di recuperare somme non riscosse da lungo tempo avevano sostenuto che se l’avviso di accertamento viene notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce la somma contestata e il destinatario non lo impugna nè procede con il pagamento, la successiva cartella di pagamento può essere notificata entro 10 anni.

Nel caso che ha condotto a detta pronuncia il concessionario del servizio di riscossione aveva notificato al contribuente un avviso di intimazione di pagamento per mancata impugnazione della cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica.

Su ricorso del contribuente, i giudici tributari hanno disposto l’annullamento dell’avviso di intimazione di pagamento rilevando che lo stesso era stato notificato oltre il termine di prescrizione triennale del debito.

La decisione dei giudici tributari è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva (nella fattispecie la prodromica cartella di pagamento), produce solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cosiddetta “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.

In altri termini, con riferimento alle cartelle di pagamento, e più in generale agli atti di riscossione mediante ruolo, riguardanti crediti tributari per i quali è previsto un termine di prescrizione breve (inferiore a dieci anni), la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione (nel caso di specie 60 giorni), non consente di applicare il termine di prescrizione ordinario.

In tal caso, il concessionario del servizio di riscossione resta vincolato al termine di prescrizione più breve, pena la nullità dei successivi atti di riscossione per prescrizione del credito.

I giudici della Suprema Corte hanno precisato che la conversione del termine di prescrizione breve, nel più lungo termine di prescrizione ordinario (10 anni), si realizza solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (sentenza di condanna passata in giudicato).

Pertanto, con riferimento alla riscossione mediante ruolo della tassa automobilistica, la mancata impugnazione della relativa cartella di pagamento lascia inalterato il termine di prescrizione triennale, con la conseguenza che l’avviso di intimazione del pagamento che sia notificato oltre detto termine deve ritenersi nullo per prescrizione del debito.

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