In autostrada senza pagare? Dopo 50 giorni scatta la sanzione

In autostrada senza pagare? Dopo 50 giorni scatta la sanzione
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
Conseguenza di un accordo tra Polizia ed Aiscat, il mancato pagamento del pedaggio autostradale prevede multa e decurtazione di punti patente
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
14 giugno 2017

Attenzione a non pagare la percorrenza in autostrada, sperando di farla franca: a seguito di un protocollo d’intesa siglato tra Polizia Stradale e Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), per chi sfugge al pagamento (o non riesce ad effettuarlo per problemi tecnici) del pedaggio autostradale, è diventata applicabile a tutti gli effetti la sanzione di 85 euro di multa e due punti decurtati dalla patente, prevista già dal 2012 dall’art. 176 del Codice della Strada, ma operativa solo ora che i gestori delle autostrade hanno fatto abilitare i loro primi dipendenti come ausiliari per accertare queste infrazioni.

Di fatto, l’applicazione della sanzione avviene solo 50 giorni dopo il transito: nel frattempo, viene inviato all’automobilista un avviso che ricorda il debito e chiarisce cosa fare per evitare la sanzione.

In concreto, gli ausiliari non si trovano direttamente ai caselli, ma negli uffici dei gestori autostradali ed entrano in azione solo alla scadenza dei 15 giorni dal transito, termine che il gestore di solito lascia al cliente per saldare il dovuto, come indicato nel «rapporto di mancato pagamento», cioè lo scontrino che si riceve al casello quando si dichiara l’impossibilità di pagare.

Tale scontrino, ricordiamo, contiene importo e modalità di pagamento.

Nello specifico, gli ausiliari raccolgono i dati sui rapporti rimasti insoluti e li utilizzano per spedire agli interessati l’avviso che, oltre a fungere da comunicazione all’intestatario del veicolo (che, nell’ipotesi alla guida ci fosse stata un’altra persona potrebbe anche essere ignaro del mancato pagamento), crea i presupposti giuridici per la successiva sanzione, se il debito non fosse saldato nemmeno entro l’ulteriore data indicata nell’avviso stesso.

Tale avviso, firmato dall’ausiliario, ha natura di «comunicazione di avvio del provvedimento amministrativo» nei confronti del destinatario, prevista dagli articolo 7 e seguenti della legge 241/1990.

La scadenza ultima di pagamento è fissata in modo tale che, se l’insoluto persistesse, gli ausiliari possano trasmettere la scheda di accertamento alla Polizia Stradale entro 50 giorni dopo il transito, tempo che consente poi di redigere il verbale e notificarlo entro i 90 giorni previsti dal Codice.

Resta inteso che, se dopo l’invio della scheda alla Polizia gli ausiliari verificano che il pagamento è arrivato o scoprono un errore, devono avvisare la Polizia per bloccare il verbale o, se già emesso, farlo annullare in autotutela.
 

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