La multa arriva via PEC: ecco i verbali in formato elettronico

La multa arriva via PEC: ecco i verbali in formato elettronico
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
Operativo il decreto che autorizza la notifica dei verbali via e-mail certificata. Se il messaggio non viene letto, poco importa: l’invio rende la sanzione “cosa nota“ al destinatario
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
18 gennaio 2018

“C’è posta per te“: solo che a consegnarla non è il solito postino con berretto (o casco) che di solito bussa due volte alla porta, e tutto avviene attraverso la Pec, la casella di posta elettronica certificata, che d’ora in poi potrà ricevere anche i verbali per infrazioni al Codice della Strada.

Il provvedimento del Miistero degli Interni, datato 18 dicembre e diventato operativo dopo la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, chiude un percorso che risale al lontano 2013, quando fu approvata la legge 93 che, prevedendo tale modalità di notifica, recepiva a sua volta quanto indicato dalle modifiche apportate nel 2010 al Codice di Procedura Civile, con l’inserimento dell'articolo 149 bis che così recitava: "La notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata…“.

A distanza di otto anni, dunque, le multe inizieranno ad arrivarci sulla Pec, come “atto notificato e conoscibile" al destinatario che non potrà dire di non aver ricevuto niente.
Come le altre, più delle altre: la multa via Pec andrà sempre pagata.

In caso di notifica contestuale di violazione al Codice, gli agenti sono autorizzati a chiedere al trasgressore un indirizzo Pec, che diventa così il suo recapito digitale; identica richiesta potrà essere fatta al proprietario dell'auto, anche se non alla guida al momento dell'infrazione, ed alle altre persone a vario titolo coinvolte, in quanto "obbligate in solido con l'autore della violazione".

Un consiglio: non cercate di fare i furbi, per esempio affermando di non avere alcun indirizzo Pec: alle forze di Polizia basterà una semplice ricerca presso gli elenchi pubblici per verificare l’esattezza dell’informazione, e per l'eventuale "Pinocchio" sarebbero guai ulteriori.

Controllando la casella di posta elettronica certificata, trovare una mail che abbia come oggetto la frase "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada" significa che siamo in presenza della notifica di un verbale.

A questo punto, controllate che la missiva contenga, come previsto, le seguenti informazioni: nome ed indirizzo dell'ufficio che scrive; nome e cognome del funzionario pubblico responsabile "del procedimento di notificazione"; indirizzo e numero di telefono dell'ufficio dove è possibile accedere al fascicolo che ci riguarda; indicazione dell'elenco pubblico da cui il nostro indirizzo Pec è stato ricavato; la "copia per immagine" o "copia informatica" del verbale di contestazione; ogni informazione utile perché l'automobilista possa esercitare la sua difesa.

Inutile anche invocare il mancato controllo della casella: le regole sono quelle previste dal decreto del Presidenziale n. 68 del 2005, che rende nulle la mancata consultazione della Pec o la non lettura del messaggio.

Infatti, la procedura di consegna della multa via e-mail (insieme al documento che certifica l’invio e l’avvenuto arrivo sulla Pec, entrambi generati dal sistema di spedizione della Polizia e conservati in archivio) costituisce "piena prova dell'avvenuta notificazione".

Per risalire alla Pec, gli organi di polizia autorizzati ad elevare un verbale d’infrazione stradale (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizie locali, provinciali e municipali) hanno a dispozione l’Ini-Pec, l’Indice nazionale degli indirizzi Pec (inipec.gov.it), gestito dal ministero dello Sviluppo economico e aggiornato in tempo reale con i dati provenienti da Registro imprese e ordini e collegi professionali.

La Pec, ricordiamo, dal 2009, è obbligatoria per aziende e professionisti ed il database comprende oltre 6 milioni d'indirizzi, 1,4 di persone fisiche e 4,6 di persone giuridiche.

Parziale consolazione, l’eliminazione delle spese di notifica postali: infatti, come previsto dalla citata legge del 2013, potranno essere a carico del destinatario le solo le spese di accertamento, cioè il costo sostenuto per ottenere dai pubblici registri automobilistici il nome dell’obbligato in solido; in genere, si tratta di pochi centesimi.

Non cambiano i termini di notifica: per la polizia, essa avviene nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della Pec, mentre per il destinatario i termini decorrono dal momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna della Pec.

Da quel momento, a prescindere dal fatto che il destinatario legga la mail (anche oggi la notifica si compie automaticamente decorsi dieci giorni di giacenza dell’atto presso l’ufficio postale), partono i termini per il pagamento della sanzione scontata (entro 5 giorni), in misura ridotta (entro 60 giorni) ed i termini per fare ricorso, 30 giorni per opporsi davanti al giudice di pace e 60 per il prefetto.

Infine, per chi effettivamente non sia dotato di Pec, nulla cambia: il verbale arriverà via raccomandata postale, affidata ad un postino con classico berretto e doppia suonata al campanello…
 

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