Multa autovelox? Se in senso opposto alla marcia non è valida

Multa autovelox? Se in senso opposto alla marcia non è valida
Pubblicità
  • di Automoto.it
Se installato in senso contrario alla marcia la sanzione non è valida e in caso di ricorso la causa viene quasi sicuramente vinta
  • di Automoto.it
22 maggio 2019

È con l'ordinanza 12309/19 che la corte di cassazione ha messo un nuovo paletto per le rilevazioni di velocità su strada. Il pronunciamento depositato il 9 maggio. Se l’autovelox è posizionato nel senso contrario di marcia, infatti, le multe sono impugnabili. Buone notizie dunque per quanto riguarda gli automobilisti che da oggi possono nutrire una speranza in più per la cancellazione della contravvenzione. 

Partiamo, però, col sottolineare che in caso di ricorso le percentuali di successo non sono alte. In questo specifico caso l’automobilista potrà vedersi rimuovere la sanzione solo nel caso in cui il decreto prefettizio preveda e indichi il posizionamento solo in un senso di marcia e il rilevamento interessi una vettura in transito nel senso contrario

Tra l'altro, è anche necessario che gli apparecchi siano omologati dal Ministero dei Trasporti e segnalati in maniera chiara agli automobilisti. La segnalazione deve essere posizionata ad ottanta metri sulle strade urbane, a 250 metri sulle strade extraurbane e sulle autostrade e a 150 metri sulle extraurbane secondarie. Nel caso in cui non siano rispettate queste norme, di fronte a una multa, l’automobilista potrà fare ricorso con buone possibilità di vincere. Per fare ricorso si hanno a disposizione ventiquattro ore circa. Nel caso in cui la contravvenzione venga consegnata su strada l’automobilista potrà fare ricorso entro il giorno successivo. Nel caso in cui il verbale arrivi per posta il ricorso dovrà essere presentato il giorno successivo a quello della notifica. Si può presentare il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace e non bisogna pagare la multa nel caso in cui si decida di impugnare la contravvenzione. Almeno fino al momento del verdetto delle autorità competenti

 

Pubblicità
Caricamento commenti...