Multa, Coronavirus, autocertificazione per spostamenti: trasgredire NON è più penale dal 25 marzo

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Cambia tutto in ambito di sanzioni per chi trasgredisce alle disposizioni del DL contro la diffusione del Coronavirus: la ammenda, con effetto retroattivo, diventa una semplice multa a partire da 400 euro. Ecco cosa è cambiato per chi non rispetta le regole anti-Covid-19
24 marzo 2020

Nuovo capitolo in tema di limitazioni alla libertà personale (causa Coronavirus) ma soprattutto sanzioni che riguardano chi non rispetta le regole imposte dal Governo italiano in termini di spostamenti. E' infatti possibile uscire di casa per fare la spesa o (per intenderci) andare in posta ma è ovviamente possibile recarsi sul posto di lavoro se l'azienda non ha possibilità di offrire lo smart working al lavoratore. E' ovviamente possibile, con tutta una serie di casistiche, anche uscire di casa per altre motivazioni di forza maggiore: tutto corretto, anzi, giusto in una situazione del genere ed anche la punizione per i trasgressori prevedeva una punizione pecuniaria oltre che penale.

Dal 25 marzo, però, le cose cambiano. Ed a spiegarcelo è l'Avvocato Marco Furlan in un completissimo post sui social:

"Il Governo - spiega l'Avvocato - ha ritenuto di punire con una sanzione pecuniaria amministrativa i fatti che fino a ieri costituivano un reato (punito con arresto o ammenda). Se si viola l'ordine di non uscire dall'abitazione (se non per i noti motivi di lavoro, necessità ecc.) si rischia ora di pagare, quindi, una “multa” da 400 euro a 3000 euro. Se la violazione è commessa alla guida di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo (e, quindi, fino a 4000 euro). Tali somme sono poi raddoppiate nel caso di recidiva. L'entità della sanzione sarà stabilita dal Prefetto e nel frattempo si avrà la possibilità di presentargli scritti difensivi entro 30 giorni dall'inizio del procedimento."

Due strade per il Prefetto
"Il Prefetto, quindi, avrà due strade: o ritiene che non vi fossero i presupposti per contestarela violazione, ed archivia il procedimento o, al contrario, emana un'Ordinanza Ingiunzione nella quale specificherà l'importo che andrà pagato entro 60 giorni. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice di Pace (alla pari di quanto avviene per le normali “multe”) entro 30 giorni dalla notifica. Se non si paga la sanzione nei termini e non si è presentato ricorso, il Prefetto provvederà ad iscrivere a ruolo per il recupero coattivo della somma (maggiorata di interessi e spese di riscossione)."

NO sequestro VEICOLO ma...
"Come anzi detto, se la trasgressione è compiuta con un veicolo la sanzione subirà un aumento fino ad un terzo ma in tal caso diventa responsabile in solido del pagamento anche il proprietario del veicolo se è persona diversa dal conducente e se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (ad esempio perché il veicolo gli è stato rubato). Il sequestro e la confisca di auto e moto non sono più previsti come sanzioni accessorie seppur se ne era ventilato l'inserimento nell'originario testo di legge."

Per chi è in quarantena o è malato di COVid-19
"Un trattamento molto più severo è riservato a coloro che, consapevoli di esser positivi al virus (e quindi con obbligo assoluto di non uscire di casa), “evadono” dalla quarantena, poiché in tal caso scatta il reato di cui all'art. 452 c.p. (delitto colposo contro la salute pubblica) con pena della RECLUSIONE da 1 a 5 anni e relativo procedimento penale. Anche in tal caso, però, a mio parere niente sequestro né confisca del veicolo adoperato, poiché trattasi di fattispecie colposa e non dolosa (il reo non è uscito di casa per infettare gli altri e non ha usato il veicolo per tale intento)."

Retroattività...c'è.
"Il Decreto termina prevedendo la retroattività delle sue disposizioni, il che significa che queste sanzioni amministrative saranno applicabili anche ai fatti precedenti l'entrata in vigore delle nuove norme. Le migliaia di persone che sono state fermate fino ad adesso non subiranno, pertanto, un processo penale ma dovranno pagare “solo” la sanzione di cui sopra."

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