Questione targhe prova: i rivenditori non ci stanno

Questione targhe prova: i rivenditori non ci stanno
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Federauto chiede chiarimenti. Ci scrive un concessionario: «Situazione dannosa anche per i clienti»
29 maggio 2018

Concessionari e officine sono in questi giorni preoccupati per la circolare del Ministero dell'Interno del 30 marzo 2018 che afferma che è sanzionabile chi circola su un veicolo con targa prova sprovvisto di assicurazione e/o revisione.

Tale posizione, scrive Federauto in una circolare, è «del tutto contrastante con le indicazioni del Ministero dei Trasporti/Motorizzazione Civile» e «chiaramente atta a cagionare danni all'ordinaria attività dei concessionari e di altri operatori».

L'utilizzo della targa prova, infatti, è disciplinato dal Ministero dei Trasporti con la circolare 4699/M363 del 4 aprile 2004, che recita: «L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti».

Il problema è che alcune autorità di polizia, inizialmente nella Provincia di Arezzo e successivamente anche altrove, hanno multato alcuni professionisti e di conseguenza sequestrato il veicolo per mancanza di copertura RCA. In un caso il Giudice di Pace ha sanzionato la Prefettura di Arezzo al pagamento delle spese di giudizio dopo aver perso un ricorso da parte di un professionista abilitato alla circolazione con targa prova.

La contraddizione ci è stata spiegata da un concessionario della provincia di Brescia, la Automonte Group di Coccaglio, nella persona del Responsabile Commerciale Carmelo Raco, che spiega perché la situazione attuale è dannosa anche per i clienti: «Non sarà più possibile far effettuare al cliente alcun test drive prima dell’acquisto, non ci potrà più recare presso alcuna officina per effettuare un tagliando o una manutenzione, non si potrà più portare le nostre auto da un gommista, da un carrozziere o a fare una revisione, non si potrà più provare su strada le nostre vetture per constatare eventuali vizi e difetti da ripristinare. A smacco della legge che regola la garanzia di conformità, secondo questi signori nessun rivenditore d’Italia potrà più constatare l’effettivo e il corretto funzionamento di una vettura prima di rimetterla in vendita».

«Nell'arco di una giornata – prosegue Raco - almeno 15/20 volte utilizziamo la targa prova per test, collaudi, prove su strada e trasferimenti. Pur valutando l’ipotesi di volta in volta di emettere delle assicurazioni provvisorie di 3/5 giorni sulle vetture da mettere su strada, considerando il costo di circa 120 euro ad emissione vi lascio immaginare da soli di che tipo di esborso economico dovremmo farci carico giornalmente.

In secondo luogo ed ancora più importante, tutto ciò non è proprio possibile per legge. Le vetture usate acquistate o ritirate sono a norma di legge a noi intestate tramite il decreto Dini che prevede inoltre l’esenzione dei bolli. Ciò vieta categoricamente che tali veicoli possano essere assicurati per la circolazione.

Non possiamo inoltre avvalerci di carro attrezzi, in quanto l’art. 82 commi 8 e 10 del CdS prevede che un autoveicolo per il soccorso stradale può essere utilizzato solo ed esclusivamente per “spostare” veicoli in avaria e in nessuna maniera può essere adoperato per semplici trasferimenti.

Sostanzialmente ad oggi la nostra azienda si ritrova due targhe di prova regolarmente rilasciate dal ministero, coperte di assicurazione e bollo, assolutamente inutilizzabili per i fini chiari per cui il Ministero ce le ha a suo tempo rilasciate. Stesso discorso per le decine di migliaia di colleghi sparsi per tutta la penisola».

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