Ricorso rapido per riavere i punti della patente

Ricorso rapido per riavere i punti della patente
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Una sentenza della Cassazione stabilisce che, in caso di sanzione con decurtazione punti ritenuta illegittima, è possibile fare subito ricorso, senza aspettare la comunicazione di variazione di punteggio dell’Anagrafe Nazionale
29 marzo 2012

Gli automobilisti ed i motociclisti che, dopo aver compiuto una violazione del CdS si vedono decurtare una parte dei punti della patente, hanno sempre più convenienza a proporre subito opposizione dinnanzi al Giudice di pace per far valere i vizi afferenti alla sanzione amministrativa, senza dover aspettare la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe Nazionale.

I Giudici della Corte Suprema di Cassazione infatti hanno "ribaltato" e annullato una sentenza del Giudice di Pace di Milano, che aveva respinto il ricorso di un automobilista a cui era stata inflitta una multa per non aver rispettato i limiti di velocità. In caso in cui il verbale della contravvenzione contenga oltre alla sanzione pecuniaria anche la decurtazione dei punti patente, occorre inoltrare subito il ricorso (qualora venga ritenuto illegittimo il provvedimento), prima che l’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida abbia effettuato la decurtazione finale.

scuolaguida

Alla Cassazione era stato dato il compito di esprimersi, oltre che nel merito dell’accertamento della violazione, anche sull'indicazione contenuta nel verbale riguardo la possibile sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente.
Il verdetto finale della Corte stabilisce che non è possibile individuare altro provvedimento amministrativo suscettibile di un'autonoma impugnazione, perché le comunicazioni dell'ufficio Anagrafe ai titolari della patente riguardano solamente la trasparenza amministrativa, ma non comunicano effettivamente un provvedimento al privato. Il provvedimento valido quindi rimane solo il verbale di contestazione

I Giudici hanno stabilito un tale verdetto per una esigenza di “economia processuale” e di semplificazione, ma anche per evitare che il destinatario della sanzione amministrativa comprensiva del procedimento di decurtazione punti debba prima proporre un ricorso contro la sanzione principale e, in caso di esito negativo, accedere ad un secondo giudizio per farsi cancellare o ridurre il taglio dei punti.

Chi desiderasse approfondire la vicenda può trovare qui il documento originale della sentenza n.3936 della Corte suprema di Cassazione, depositata il 13 marzo 2012

Infine è bene ricordare che qualora venisse commessa un’infrazione che prevede la decurtazione dei punti patente per eccesso di velocità o per un’altra violazione rilevata con strumenti elettronici a distanza, occorre comunicare, dopo aver ricevuto la multa, il nome del guidatore alla Polizia o ai Carabinieri, dal momento che la sottrazione del punteggio è a carico del trasgressore effettivo.

Se invece il nome del conducente effettivo non viene comunicato, occorrerà pagare un’ulteriore sanzione di 270 euro, che permetterà però di non perdere i punti su nessuna patente.

Fonte: Scuolaguida.it

 

 

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