Strisce blu: illegittime lungo la carreggiata

Strisce blu: illegittime lungo la carreggiata
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Il Codice della Strada è molto chiaro: è vietato situare i parcheggi a pagamento all’interno della carreggiata, anche se si trovano praticamente in tutti i comuni italiani. Legittimo quindi il ricorso
2 dicembre 2011

Chi è incappato in una multa per aver sostato nei parcheggi delimitati dalle strisce blu senza aver esposto il contrassegno di avvenuto pagamento può fare ricorso, ma solo in alcuni casi può essere agevole vincere ed evitare la sanzione amministrativa. 

In primo luogo, secondo quanto recita il Codice della Strada, i parcheggi a pagamento delimitati dalle strisce blu sono da ritenersi illegittimi se sono posti all’interno della carreggiata occupandola anche solo parzialmente.

L’articolo 7 sulla “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” comma 6 afferma infatti che: «Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata, in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.»

Di fatto in moltissimi comuni italiani i parcheggi a pagamento delimitati dalle strisce blu si trovano all’interno della carreggiata e per questo motivo sono da ritenersi illegittimi.

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In questo caso è utile presentare il ricorso perché si ha una buona probabilità di vincere, allegando anche una documentazione fotografica che evidenzi la presenza del parcheggio fuori legge.

Inoltre il comma 8 dello stesso articolo avverte espressamente che i parcheggi a pagamento sono illegittimi se nelle vicinanze non esiste possibilità di sosta gratuita, indi per cui le strisce blu devono necessariamente essere posizionate in prossimità di quelle bianche e viceversa.

In molti casi poi, in particolare sul selciato, le strisce blu sono rese quasi del tutto irriconoscibili per la segnaletica insufficiente e sbiadita. Anche in questo caso è possibile contestare la sanzione e sarà compito dell’amministrazione comunale dimostrare l’infondatezza delle eventuali anomalie della segnaletica stradale .

Un altro caso in cui può risultare utile fare ricorso si verifica quando non è un vero e proprio vigile urbano ad aver compilato il verbale di contravvenzione.

Le amministrazioni comunali infatti, specialmente in tempi di crisi di bilancio, impiegano sempre più ausiliari del traffico perché possono venire assunti con contratti meno onerosi rispetto a quelli previsti per la Polizia Locale.

In questo modo i comuni aumentano sensibilmente il numero delle multe perché gli ausiliari possono prescrivere le sanzioni alle auto che sono in sosta all’interno dei parcheggi con le strisce blu senza biglietto o che intralciano la circolazione.

Gli ausiliari della sosta però prescrivono spesso multe per infrazioni di natura diversa, che in molti casi eccedono ed esulano dalle loro competenze, perchè il testo della legge Bassanini che dovrebbe regolare le loro funzioni non è del tutto chiaro.

La nebulosità della normativa consente quindi diverse ma pur legittime interpretazioni, facilitando di molto l’accoglimento di un eventuale ricorso da parte dell’autorità giurisdizionale.

Per fare ricorso occorre rivolgersi al Giudice di Pace o al Prefetto del luogo in cui è avvenuta la presunta infrazione. Il termine utile per presentarlo è di 60 giorni -  inclusi i festivi - dal ricevimento del verbale o dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione in caso di contestazione immediata.

È possibile consegnare il ricorso di persona presso il Tribunale, oppure spedirlo con raccomandata con ricevuta di rotorno. In caso di rigetto da parte del Prefetto, potrete comunque ancora rivolgervi al Giudice di Pace (in questo caso il tempo per il ricorso si riduce ad un mese).

Fonte: Scuolaguida.it

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