Ubriaco in bici: niente sospensione della patente

Ubriaco in bici: niente sospensione della patente
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La persona ubriaca che si mette alla guida di una bici non rischia la sospensione della patente. A stabilirlo è la sentenza emessa dalla quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione
13 maggio 2013

La persona ubriaca che si mette alla guida di una bicicletta non rischia la sospensione della patente. A stabilirlo, rende noto l'Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale), è la sentenza 19413 del 6 maggio scorso emessa dalla quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

I giudici hanno infatti accolto in terzo grado il ricorso di un ciclista al quale era stato sospeso il titolo di guida dopo essere stato sorpreso in sella ad una bicicletta in stato di ebbrezza.

Il ciclista si è appellato ai giudici sostenendo come questo tipo di sanzione possa essere disposto solo quando il reato venga commesso ponendosi alla guida di un veicolo che richiede una patente, una condizione - questa - che non riguarda le biciclette.

Il provvedimento di sospensione della patente - si legge in una nota dell'Asaps - trova applicazione, per effetto dell'articolo 219 bis del Codice della Strada, introdotto con la legge 15 luglio 2009, anche nel caso in cui l'illecito è stato commesso dal conducente di un ciclomotore: ovviamente, in questo caso, la sospensione attiene al certificato di idoneità alla guida.

Ma lo stesso discorso non vale per il conducente di una bicicletta: secondo la normativa, infatti, la sospensione della patente può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di una patente di guida e si trovi - ubriaco - al volante di un mezzo che richieda tale titolo.

Fonte: Ansa

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