Autovelox fuori luogo? Multa non valida!

Autovelox fuori luogo? Multa non valida!
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
Se l’apparecchio di controllo non è posizionato secondo l’autorizzazione, le multe elevato non sono valide.
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
15 marzo 2017

L’operazione scatta in automatico, un riflesso quasi condizionato appena messa in moto la vettura: si controlla la mappa degli autovelox, per verificare se ce ne siano lungo il percorso che si attende.

Tutto lecito e regolare: è la stessa Polizia di Stato a rendere pubblico l'elenco, aggiornato ogni settimana, delle tratte dove sono operativi gli autovelox, ed a questa "operazione" collabora anche la società Autostrade per l'Italia, che mette a disposizione un servizio per visualizzare la mappa dei tutor.

Ma i rapporti tra gli utenti della strada e gli enti preposti al controllo sono tutt'altro che idilliaci. Anzi, sull'uso spesso spregiudicato degli autovelox, in molte regioni d'Italia è nato un contenzioso infinito che ha prodotto una copiosa giurisprudenza, e spesso le sentenze finora pronunciate nei diversi ordini e gradi di giudizio hanno affermato principi restrittivi per le stesse polizie incaricate dei controlli.

Primo tra tutti, si è consolidato il principio che i verificatori debbano rispettare obblighi ben precisi, ai fini della validità delle contestazioni effettuate nel corso delle verifiche sul rispetto dei limiti di velocità.

Due i principi consolidati che meritano un'attenta riflessione:
a) i rilevatori fissi di velocità devono essere posti esattamente nel punto in cui la loro installazione è stata autorizzata dall’ente proprietario della strada. In caso contrario, le multe non sono ritenute valide. Infatti non basta che le postazioni si trovino esattamente al punto (chilometro e metro) indicato nella specifica dell’autorizzazione, ma occorre pure che siano sul lato della strada previsto dall’atto stesso;
b) i controlli temporanei (quelli presidiati da agenti), se effettuati nei tratti non inclusi nei provvedimenti prefettizi che prevedono l’esonero dall’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione, non si possono organizzare senza fermare subito i trasgressori.

Il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 119/2017 dello scorso 10 febbraio, confermando la sentenza n. 185/2014 del Giudice di Pace coordinatore di Isernia, ha stabilito che va rispettata la conformità della postazione fissa all’autorizzazione del gestore pure riguardo al lato della strada.

In primo grado era stata respinta la tesi secondo cui conta solo la posizione esatta in cui viene installato l'autovelox riportata nell’autorizzazione (km 36+777, nel caso in esame), mentre l’autorizzazione concessa dall'Anas specificava anche “lato sinistro/direzione di marcia Venafro“.

Il consulente tecnico d’ufficio aveva infatti negato importanza alla direzione indicata, affermando che nella prassi vale il senso che parte dal chilometro zero della strada, diversamente si intende il senso opposto di marcia. Quindi l'autorizzazione valeva per l’autovelox messo sul lato opposto, quello sinistro, posizione in cui effettivamente si trovava l'installazione.

Ma per il giudice si deve stare alla lettera dell’autorizzazione, in quanto la prassi indicata dal consulente (DM 1° giugno 2001 del ministero dei Lavori Pubblici) riguarderebbe solo gli «attributi necessari della strada» e non anche i suoi "elementi atipici quali gli autovelox, disciplinati… da norme speciali".

Il ragionamento è stato condiviso dal giudice di secondo grado nonostante l’Anas avesse prodotto una nota che giustificava il Comune. Bisogna infatti ricordare che, al di là di ragioni di principio di natura giuridica, può verificarsi che una installazione sia difforme, per problemi pratici, dall’autorizzazione concessa. Basti pensare al caso della impossibilità di piazzare l'autovelox per mancanza dei necessari allacciamenti elettrici. Ma, allo stesso modo, se l’autorizzazione impone un lato, può essere per motivi di sicurezza: quindi se si installa in posizione diversa potrebbe risultare pericolosa, come ad esempio nel caso di contatto tra due o più veicoli.

Quanto all’obbligo di contestazione immediata, una serie di sentenze iniziata nel 2014 con la n. 1524 del Giudice di pace di Campobasso prevede l’obbligo di contestazione immediata “assoluto”, per i tratti non individuati dal Prefetto. Il mancato alt non può essere giustificato con motivazioni legate all’organizzazione del servizio, situazione che si verifica quando il modello di Autovelox usato permette di accertare l’infrazione solo quando il veicolo ha già superato il punto in cui si trovano gli agenti.

La sentenza di Campobasso afferma invece che prevale il diritto dell'automobilista alla sua difesa, così come sancito dall’articolo 24 della Costituzione.

La sentenza n. 556/16 del Giudice di Pace di Isernia prende atto dell’autonomia dell’amministrazione nell’organizzarsi, ma ritiene che il magistrato possa valutare caso per caso, usando il principio del prudente apprezzamento, se la contestazione immediata fosse stata possibile.

E tale potrebbe essere la situazione se, adottando una "razionale organizzazione del servizio", fosse stato usato un altro tipo di apparecchio o fossero state schierate due pattuglie. Cosa che in passato era già stata fatta, ad esempio consorziandosi con altri enti vigilatori, nel caso in cui il Comune non disponesse di un adeguato numero di vigili.

 

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