Autovelox: no omologazione, no multa. La Cassazione è lapidaria

Autovelox: no omologazione, no multa. La Cassazione è lapidaria
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La Consulta smentisce il Ministero e condanna senza appello l'uso degli autovelox non omologati. In grave ritardo il decreto del MIT
19 maggio 2025

La Cassazione sta uniformando i giudizi sui casi di Autovelox non omologati: dopo le due sentenze del 2024, arriva quella del 6 maggio 2025  n. 12924/2025 che torna sull'argomento e sulla disputa oramai in corso da decenni sui termini "approvazione" e "omologazione", che il ministero dei Trasporti ha ritenuti (e ancora ritiene equivalenti, non avendo coretto le proprie circolari dello scorso dicembre), Al contrario, la Suprema Corte ha stabilito una volta di più che gli apparecchi per la misurazione della velocità non sono validi come prova delle infrazioni all'art.142 del Codice della Strada se non è stato eseguito il processo di omologazione che non è affatto uguale all'approvazione.   

"...è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992.

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Omologazione e approvazione sono cose diverse

I giudici hanno inoltre bocciato la circolare ministeriale n. 995/2025 che, basandosi su un parere dell’Avvocatura dello Stato, riconosceva piena omogeneità tra le procedure di omologazione e approvazione: per la Cassazione infatti le circolari ministeriali che avallano una equivalenza tra omologazione e approvazione “non possono avere un’influenza sul piano interpretativo”, poiché tale affermazione “non trova supporto in fonti primarie”. Ma perché si litiga tanto per questa che sembra una sfumatura legislativa?

La ragione è che non si tratta affatto di un dettaglio ma di una differenza molto precisa: nel processo di "approvazione" gli apparecchi misuratori di velocità vengono presentati agli enti certificatori secondo un modello standard e successivamente costruiti seguendo queste specifiche senza ulteriori controlli se non la taratura periodica, e questo può anche essere accettabile se il misuratore viene utilizzato solo per scopi statistici, per esempio, o per mostrare un segnale di pericolo; approvato significa "adatto allo scopo".

Diversa è la situazione quando in ballo ci sono infrazioni al Codice che comportano multe, perdite di punti o addirittura sospensione della patente. In questo caso lo stato deve farsi garante dell'assoluta precisione degli apparecchi con un esame molto più approfondito e test di funzionamento sui singoli apparecchi. Inutile dire che l'omologazione non piace ai Comuni che impiegano Autovelox non a norma e nemmeno a chi vende o noleggia gli apparecchi, perché la pratica è lunga e costosa. Con questa terza sentenza univoca della Cassazione a stabilire il precedente, non si capisce perché i Comuni insistano nell'opporsi ai ricorsi da parte dei cittadini multati e per quale motivi i giudici di pace respingano la richiesta di annullamento delle sanzioni.

Si al ricorso, se non si è+ già pagato

Il Codacons, che ha preso molto a cuore l'argomento ma è favorevole alle sanzioni per chi viola il Codice, ricorda che è possibile impugnare le multe davanti al Prefetto entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, o entro 30 giorni dinanzi al giudice di pace. Ma per le multe già pagate e per quelle per cui sono scaduti i termini, non è possibile proporre ricorso.

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