Nuovo Codice della Strada: stop al ritiro per la "canna" della sera prima. Cambiano le regole anche per alcol e smartphone. Ecco cosa si rischia

Nuovo Codice della Strada: stop al ritiro per la 'canna' della sera prima. Cambiano le regole anche per alcol e smartphone. Ecco cosa si rischia
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La nuova bozza del Codice della Strada introduce una distinzione fondamentale tra sostanze stupefacenti ancora attive e tracce di un'assunzione precedente. Novità anche per alcol e smartphone alla guida: ecco cosa potrebbe cambiare, quali sanzioni sono previste e quando entreranno in vigore le nuove regole
28 ottobre 2026

Fumare una "canna" la sera prima, mettersi al volante il giorno successivo e rischiare di perdere la patente anche quando gli effetti della cannabis sono ormai svaniti. È una delle conseguenze più discusse della riforma del Codice della Strada del 2024, che aveva eliminato il riferimento esplicito allo stato di alterazione psicofisica del conducente. Adesso, però, il nuovo Codice della Strada potrebbe cambiare nuovamente le regole, introducendo una distinzione fondamentale tra le sostanze ancora farmacologicamente attive e le semplici tracce di un'assunzione precedente.

Una modifica tutt'altro che secondaria, soprattutto alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, che ha chiarito i presupposti necessari per punire chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Attenzione, però: questo non significa che fumare cannabis la sera prima metta automaticamente al riparo da provvedimenti sulla patente.

Le novità non riguardano soltanto le droghe. Il testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, e ora all'esame delle commissioni parlamentari, interviene anche sulle sanzioni per l'utilizzo dello smartphone al volante e sulla guida in stato di ebbrezza, riordinando multe, controlli e limitazioni alla guida. Vediamo cosa potrebbe cambiare e, soprattutto, cosa rischieranno gli automobilisti.

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Smartphone alla guida: multe fino a 1.000 euro e patente a rischio

L'utilizzo dello smartphone al volante rimane uno dei comportamenti sui quali il legislatore intende concentrare maggiormente l'attenzione. Il nuovo testo, all'articolo 70, ribadisce il divieto di utilizzare o consultare smartphone, tablet, computer portatili e notebook durante la marcia, così come quello di usare dispositivi che comportino l'allontanamento delle mani dal volante.

Resta consentito l'utilizzo di sistemi vivavoce o auricolari, purché non richiedano l'impiego delle mani e garantiscano al conducente un'adeguata capacità uditiva.

Sul fronte delle sanzioni, la bozza prevede multe da 250 a 1.000 euro, cinque punti in meno sulla patente e un divieto di guida di 15 giorni.

Gli importi non rappresentano una novità assoluta: sono infatti gli stessi già introdotti nel 2024. La normativa attualmente vigente prevede, per la prima violazione, anche la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, mentre in caso di recidiva nel biennio la multa sale da 350 a 1.400 euro, con sospensione da uno a tre mesi.

La nuova formulazione punta dunque soprattutto a riordinare la disciplina delle sanzioni accessorie.

C'è però anche un'altra disposizione legata alla distrazione alla guida, che riguarda un tema sempre più al centro dell'attenzione di molti automobilisti: il testo vieta espressamente di alterare i sistemi di intrattenimento audiovisivo delle vetture per consentire la riproduzione di video. Una modifica che riguarda, per esempio, gli interventi software effettuati per aggirare i blocchi previsti dai costruttori. In questo caso la sanzione prevista è compresa tra 80 e 320 euro. Insomma, con il nuovo Codice, niente Netflix o YouTube (video) durante la guida, neanche con gli appositi hardware in grado di ingannare CarPlay o Android Auto, convincendoli di essere fermi.

Alcol alla guida: cosa si rischia con il nuovo Codice della Strada

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, la nuova bozza mantiene il sistema basato sulla concentrazione di alcol nel sangue, confermando la soglia ordinaria di 0,5 grammi per litro.

Cambiano però alcuni importi e le modalità di applicazione delle sanzioni accessorie. In particolare, per un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l il nuovo testo prevede una multa da 500 a 2.000 euro e un divieto di guida di 90 giorni. Si tratta di un importo leggermente inferiore rispetto agli attuali 543-2.170 euro, per i quali è prevista la sospensione della patente da tre a sei mesi.

Per valori superiori, invece, le conseguenze diventano decisamente più pesanti:

  • Oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a sei mesi e divieto di guida da sei mesi a un anno.

  • Oltre 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, divieto di guida da uno a due anni e confisca del veicolo, salvo le eccezioni previste dalla legge.

In questi ultimi due casi le pene pecuniarie e detentive sono sostanzialmente quelle già previste dall'attuale Codice della Strada.

Rimane inoltre la regola dell'alcol zero per i conducenti con meno di 21 anni, per i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e per determinate categorie professionali, come gli autisti che effettuano trasporto di persone o merci. Per questi soggetti, la nuova tabella sanzionatoria prevede multe da 150 a 600 euro quando viene violato il divieto di guidare dopo aver assunto alcol, con ulteriori aggravamenti in presenza di tassi alcolemici superiori.

Alcolock obbligatorio: fino a tre anni senza poter guidare un'auto sprovvista del dispositivo

Un altro capitolo importante riguarda l'alcolock, il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore se il conducente non supera un test dell'alito con un risultato pari a zero.

L'obbligo era già stato introdotto dalla riforma del 2024, mentre il decreto ministeriale del luglio 2025 ne aveva definito le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione. La nuova bozza riprende questa disciplina, confermandone le prescrizioni.

In particolare, per i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 0,8 g/l vengono applicati sulla patente due codici unionali: il codice 68, che impone di non assumere alcol prima di guidare, e il codice 69, che limita la guida ai soli veicoli dotati di alcolock.

L'obbligo dura due anni per chi supera 0,8 g/l e tre anni per chi supera 1,5 g/l, a decorrere dalla restituzione della patente dopo la condanna.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è necessario essere recidivi: la prescrizione può scattare anche dopo una prima condanna per uno dei reati previsti.

La bozza ribadisce inoltre l'obbligo di mantenere il dispositivo regolarmente funzionante e il divieto di manometterlo. Le violazioni delle limitazioni previste dai codici 68 e 69 comportano una sanzione da 150 a 600 euro, mentre per la manomissione dell'alcolock o dei suoi sigilli si sale da 300 a 1.200 euro, con ulteriori conseguenze sulla possibilità di guidare.

Droghe alla guida, la svolta sulla "canna" della sera prima: ora si distinguono i metaboliti attivi

Fumare una canna la sera prima e rischiare di perdere la patente il giorno successivo, anche quando gli effetti della cannabis sono ormai svaniti. Era questa una delle conseguenze più controverse della riforma del 2024, che aveva eliminato dall'articolo 187 del Codice della Strada il riferimento esplicito allo stato di alterazione psicofisica, prevedendo la punibilità di chi si metteva alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Una formulazione che aveva sollevato numerose perplessità, perché la presenza di tracce di una droga nell'organismo non significa necessariamente essere ancora sotto il suo effetto.

Sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026, chiarendo che la punibilità deve essere limitata alle condotte potenzialmente pericolose per la sicurezza stradale. Non occorre dimostrare un'effettiva alterazione psicofisica del singolo conducente, ma è necessario accertare, in un momento vicino alla guida, la presenza di sostanze che per qualità e quantità siano generalmente idonee a comprometterne le capacità.

Adesso la nuova bozza del Codice interviene proprio su questo punto. L'articolo 170 stabilisce infatti che, ai fini della configurazione del reato, rileva la presenza di principi attivi immodificati oppure dei relativi metaboliti attivi, accertata attraverso analisi tossicologico-forensi su campioni di sangue o saliva.

Ma cosa significa concretamente? Quando assumiamo una sostanza stupefacente, il nostro organismo la trasforma progressivamente in altre sostanze, chiamate metaboliti. Alcuni conservano un'attività farmacologica, altri invece sono inattivi e possono rimanere rilevabili anche quando gli effetti della droga sono terminati.

Prendiamo proprio il caso della cannabis: il THC è il principio attivo responsabile degli effetti psicoattivi, mentre l'11-OH-THC è un suo metabolita ancora attivo. Diverso è il caso del THC-COOH, un metabolita inattivo che può restare nell'organismo per diversi giorni, e in determinate circostanze anche più a lungo, dopo il consumo.

La distinzione introdotta dalla bozza è quindi fondamentale: la semplice presenza di metaboliti inattivi non sarebbe sufficiente, da sola, a configurare il reato di guida dopo l'assunzione di stupefacenti. Questo non significa, però, che chi abbia fumato cannabis la sera precedente sia automaticamente al riparo da sanzioni: il principio attivo può essere ancora rilevabile e gli accertamenti dovranno comunque tenere conto dei criteri individuati dalla Corte costituzionale.

Le pene, nel frattempo, rimangono particolarmente severe: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno e divieto di guida da uno a due anni, oltre alla confisca del veicolo nei casi previsti.

Test antidroga positivo: le forze dell'ordine possono impedire di continuare a guidare

Un aspetto importante riguarda quello che accade durante un controllo su strada, quando gli agenti sospettano che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti.

La nuova bozza riordina una procedura già presente nella normativa vigente. Le forze dell'ordine potranno effettuare accertamenti preliminari non invasivi e, in caso di risultato positivo o di ragionevole sospetto di assunzione recente, procedere con gli esami tossicologici analitici.

Se il test preliminare risulterà positivo ma l'esito delle analisi di laboratorio non sarà immediatamente disponibile, gli agenti potranno disporre un divieto temporaneo di guida fino alla conclusione degli accertamenti e comunque per un massimo di dieci giorni.

Qualora non sia presente un'altra persona idonea a condurre il veicolo, questo potrà essere trasportato in un luogo indicato dall'interessato oppure in un'autorimessa, con le spese a carico del conducente sottoposto al controllo.

La bozza prevede anche che, quando non sia possibile effettuare gli accertamenti analitici ma il test preliminare abbia dato esito positivo, gli agenti possano impedire immediatamente la prosecuzione della guida. Il Prefetto potrà inoltre imporre una visita medica entro sessanta giorni.

Si tratta di misure cautelari che, nella sostanza, erano già state introdotte con la riforma del 2024. Il nuovo testo ne riorganizza l'applicazione, anche attraverso il passaggio dal ritiro temporaneo della patente al sistema del divieto di guida.

Rimane fondamentale un principio: un test preliminare positivo non equivale automaticamente all'accertamento del reato, per il quale devono essere rispettati i requisiti probatori e i criteri interpretativi stabiliti dalla Corte costituzionale.

Quando entrerà in vigore il nuovo Codice della Strada? Le date previste

Le modifiche descritte non sono ancora definitive. Il testo del nuovo Codice della Strada è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 e trasmesso al Parlamento il giorno successivo, dove è attualmente sottoposto all'esame delle commissioni competenti.

Occorre soprattutto distinguere tra la data di entrata in vigore formale e quella in cui le nuove disposizioni diventeranno effettivamente applicabili.

Secondo l'articolo 289 della bozza, il nuovo Codice entrerà in vigore il 1° aprile 2027, ma le sue disposizioni acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2028, e comunque non prima di 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento attuativo. Il testo contempla inoltre, in determinate condizioni, un possibile slittamento al 1° aprile 2028.

Date che potranno comunque cambiare prima dell'approvazione definitiva.

Per il momento, quindi, rimarranno applicabili le norme già in vigore. La nuova revisione del Codice della Strada non rappresenterà semplicemente un ulteriore giro di vite sulle multe, ma soprattutto un tentativo di riorganizzare le regole e le procedure di controllo introdotte negli ultimi anni, con particolare attenzione alle condotte che rappresentano un rischio per la sicurezza stradale.

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