Omicidio stradale: nessun arresto se il responsabile collabora

Omicidio stradale: nessun arresto se il responsabile collabora
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Il ddl dovrà tornare al Senato per la quinta lettura perché la Camera ha approvato un emendamento che esclude l'arresto nel caso il responsabile presti assistenza e si metta a disposizione delle autorità
21 gennaio 2016

Ennesima “navette” nella storia che sembra ormai infinita dell'introduzione del reato di omicidio stradale. Il disegno di legge è stato oggi approvato dalla Camera dei Deputati con 346 voti favorevoli, ma dovrà tornare in Senato per la quinta lettura perché è stato approvato un emendamento presentato dal deputato di FI Francesco Paolo Sisto che esclude l'arresto in flagranza se il conducente responsabile di un incidente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità.

Montecitorio ha confermato la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la cui pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni.

Le pene

E' punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).

L'aggravante della condotta imprudente

E' invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti imprudenti: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati. La pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur causato da condotta imprudente, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole. La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo.

Omicidio stradale plurimo

E' poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).

L'aggravante della fuga

E' stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

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