Proposta di legge: neopatentati dopo mezzanotte con un solo passeggero

Proposta di legge: neopatentati dopo mezzanotte con un solo passeggero
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Simone Lelli
  • di Simone Lelli
Arriva la proposta di legge che punta a evitare che i neopatentati girino dopo mezzanotte in più di due persone
  • Simone Lelli
  • di Simone Lelli
10 maggio 2023

Come ha riportato sul proprio sito Sicurauto, il deputato Ettore Rosato ha consegnato una proposta di legge che bloccherebbei neopatentati nel girare dopo mezzanotte in più di due persone.

L'idea è quella di bloccare in questo modo le stragi del venerdì e del sabato sera. Il testo, proposto in camera, spiega quanto segue: "La guida in orario notturno rappresenta una condizione di maggiore rischio di incidente stradale, come indicato dal rapporto dell’Istat riferito all’anno 2021 da cui emerge una chiara correlazione tra il numero di incidenti stradali e l’orario in cui gli stessi avvengono".

Nonostante la proposta nasce per tutelare e salvaguardare le persone, probabilmente essa genererà lo stesso un po' di malcontento, considerato che i neopatentati hanno già molte limitazioni.

La proposta di legge

  1. Ai conducenti di età inferiore a 21 anni e ai conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria B è vietato trasportare più di un passeggero dalle ore 24 alle ore 5”.
  2. In caso di violazione del comma 1 il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e con l’arresto fino a 6 mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio”.
  3. Se il conducente, in caso di violazione del comma 1, provoca un incidente stradale, le pene di cui al medesimo comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
  4. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica”.
  5. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al comma 2 si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti”.
  6. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del trasgressore”.
  7. Una quota pari al 30% dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna”.
  8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell’articolo 186 CdS”.

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