Punti patente: nessun obbligo di avviso dell’azzeramento

Punti patente: nessun obbligo di avviso dell’azzeramento
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
Spetta all’automobilista essere informato sulla propria situazione riguardo i punti della patente
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
6 ottobre 2016

Quanti punti abbiamo sulla patente? Alla domanda a bruciapelo forse non tutti sarebbero in grado di rispondere in modo corretto. Eppure è un dato importante, che bisognerebbe sempre conoscere: e, come ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza, spetta a ciascuno essere informato. Infatti, secondo la Suprema Corte, sezione VI civile, con la sentenza n. 18174 dello scorso 16 settembre, non sussiste l'obbligo di avvisare della decurtazione dei punti il conducente che ha commesso più violazioni stradali.

La situazione dei punti è indicata, infatti, nel verbale di contestazione e inoltre l'automobilista può controllare in tempo reale i punti in suo possesso ed attivarsi per evitarne l'azzeramento e la conseguente revisione della patente. La vertenza era stata avviata da un automobilista che si opponeva al provvedimento di revisione della sua patente asserendo che la previa comunicazione delle variazioni del punteggio, da parte dell'Anagrafe nazionale, è un obbligo ed un presupposto essenziale perché si possa porre in atto il provvedimento di revisione della patente.
 


Per la Cassazione, le pretese del ricorrente sono infondate. Ogni variazione di punteggio, hanno precisato i giudici, è portata a conoscenza degli interessati dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tal modo, ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal relativo Dipartimento del ministero.

Il provvedimento con il quale a seguito dell'azzeramento dei punti della patente si impone all'automobilista di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica rappresenta un procedimento accessorio alla perdita dei punti, inevitabile conseguenza delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale.

La comunicazione di variazione di punteggio è un atto puramente informativo. Il fatto che genera il provvedimento è il verbale di contestazione. La stessa valenza ha l'ordinanza-ingiunzione con la quale viene rigettato il ricorso amministrativo presentato dall'automobilista contro il verbale, con il quale lo stesso viene confermato anche per quanto riguarda la sanzione accessoria.

Entrambi sono espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
 


Una volta che l'accertamento delle violazioni stradali risulta definitivo, ed in conseguenza di ciò l'intero punteggio viene azzerato, non è necessaria la comunicazione delle variazioni di punteggio all'interessato, dal momento che è già venuto a conoscenza, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti.

Questo sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione. Appare quindi evidente che ai fini della iscrizione ai corsi di recupero non possa essere richiesta la comunicazione dell'avvenuta decurtazione dei punti. Esiste, ormai, in tal senso, sull'argomento una copiosa giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189 del 2012), alla quale si è adeguato il Ministero dei trasporti, con circolare n. 11490 in data 8 maggio 2013.

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