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Essere fermati alla guida in stato di ebbrezza all'estero e sperare di invalidare la condanna in Italia appellandosi alla barriera linguistica. È la strategia difensiva, rivelatasi infruttuosa, tentata da un automobilista valdostano classe 1970, il cui ricorso è stato definitivamente respinto dalla Corte di Cassazione.
La vicenda, che si è conclusa con una pronuncia destinata a fare giurisprudenza sui controlli transfrontalieri, chiarisce i limiti del diritto all'assistenza linguistica durante gli accertamenti stradali urgenti. I fatti risalgono al 6 agosto 2023, quando l'uomo, 56 anni, viene fermato da una pattuglia della polizia rumena mentre si trova al volante in evidente stato di alterazione alcolica. L'alcoltest non lascia spazio a dubbi e le autorità dell'Est Europa avviano il procedimento penale, che si conclude con una condanna a nove mesi di reclusione (pena sospesa con la condizionale).
La sentenza del tribunale rumeno diventa definitiva il 21 gennaio 2025. Come previsto dalle normative europee di cooperazione giudiziaria, nel giugno 2026 la Corte d'Appello di Torino riconosce ufficialmente la condanna, recependola nell'ordinamento italiano.
Di fronte al recepimento della sentenza da parte dei giudici torinesi, l'automobilista si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione. Attraverso il proprio legale, l'avvocato Alessandro Nicola, l'uomo ha sostenuto che la decisione dei giudici rumeni non dovesse essere riconosciuta in Italia a causa di un presunto vizio di forma durante il controllo su strada.
Secondo la tesi difensiva, durante il posto di blocco non era presente alcun interprete e non era in grado di farsi capire o di comprendere appieno le comunicazioni degli agenti. Inoltre, sempre secondo la tesi difensiva, non gli è stato notificato, in una lingua a lui comprensibile, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia prima di sottoporsi al test etilometrico.
Lo scorso 17 luglio, i giudici della Suprema Corte (Emilia Anna Giordano e Fabrizio D'Arcangelo) hanno smontato la tesi difensiva, respingendo il ricorso e condannando il cinquantaseienne al pagamento delle spese processuali. Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura specifica del controllo stradale: "Il riconoscimento della sentenza del tribunale rumeno non può essere negato perché l'assistenza di un interprete in un atto urgente di polizia, come l'alcoltest, non rientra nello standard di tutela del diritto all'interprete garantito dall'Unione Europea".
I giudici hanno inoltre precisato che un diritto del genere non è previsto nemmeno dall'ordinamento italiano. Non sussiste alcun obbligo di fornire un traduttore simultaneo per l'avviso della facoltà di assistenza legale, poiché l'alcoltest si configura a tutti gli effetti come un "atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile", i cui risultati verrebbero compromessi dall'attesa di un interprete o di un difensore.
Grazie al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in Romania, l'uomo non dovrà varcare le porte del carcere. Tuttavia, il riconoscimento definitivo della sentenza da parte dell'ordinamento italiano produce un effetto permanente: il suo casellario giudiziale resterà per sempre "macchiato" da questa condanna per guida in stato di ebbrezza.