Colonnine elettriche e idrogeno: le scadenze del Regolamento UE

Colonnine elettriche e idrogeno: le scadenze del Regolamento UE
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
Il testo stabilisce obiettivi obbligatori per la realizzazione di un’infrastruttura sufficiente per i combustibili alternativi per veicoli stradali, treni, navi e aeromobili in stazionamento
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
1 novembre 2023

La sigla 2023/1804 identifica il nuovo Regolamento UE sui combustibili alternativi, che sostituisce la precedente direttiva vecchia di quasi dieci anni: entrato in vigore a metà ottobre, prevede che sia applicato dagli stati membri a decorrere dal 13 aprile 2024.

Nel dettaglio, la nuova norma stabilisce obiettivi nazionali obbligatori per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’UE per veicoli stradali, treni, navi e aeromobili in stazionamento e indica specifiche tecniche comuni e prescrizioni d'informazioni per gli utenti, fornitura di dati e modalità di pagamento applicabili all’infrastruttura per i combustibili alternativi.

Ricordando che la direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito l’obiettivo di una quota di mercato del 14% per l’energia da fonti rinnovabili nei carburanti per il trasporto, il nuovo regolamento scandisce un preciso cronoprogramma per l'installazione di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici o mossi da carburanti alternativi, per ottenere una copertura minima di punti di ricarica sulla rete stradale del territorio di ciascun Stato membro.

A tale fine, si stabilisce che:

A) lungo la rete stradale centrale TEN-T, (la rete transeuropea dei trasporti) in ciascun senso di marcia siano installati gruppi di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici leggeri a una distanza massima di 60 km tra loro, conformemente alle seguenti prescrizioni:
a) entro il 31 dicembre 2025, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 400 kW e comprende almeno un punto di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW;
b) entro il 31 dicembre 2027, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 600 kW e comprende almeno due punti di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW

 
B) lungo la rete stradale globale TEN-T, in ciascun senso di marcia siano installati gruppi di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici leggeri a una distanza massima di 60 km tra loro e conformemente alle prescrizioni seguenti:
a) entro il 31 dicembre 2027, nell’ambito di almeno il 50 % della lunghezza della rete stradale globale TEN-T, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 300 kW e comprende almeno un punto di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW;
b) entro il 31 dicembre 2030, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 300 kW e comprende almeno un punto di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW;
c) entro il 31 dicembre 2035, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 600 kW e comprende almeno due punti di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW.

I gestori dei punti di ricarica dovranno fornire agli utenti finali la possibilità di effettuare una ricarica ad hoc del loro veicolo elettrico, ed a decorrere dal 13 aprile 2024 utilizzando strumenti di pagamento elettronico, tra cui almeno uno dei seguenti:

a) lettori di carte di pagamento;
b) dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento;
c) per i punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, come quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida.

A decorrere dal 10 gennaio 2027, i gestori dei punti di ricarica dovranno inoltre provvedere affinché tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico da loro gestiti, con una potenza di uscita pari o superiore a 50 kW installati lungo la rete stradale TEN-T o in un’area di parcheggio sicura e protetta, compresi i punti di ricarica installati prima del 13 aprile 2024, rispettino le prescrizioni di cui alle lettere A e B.

Le stazioni di carica per l'idrogeno

Il Regolamento europeo prevede ancora che gli Stati membri debbano provvedere, entro il 31 dicembre 2030, ad installare sul loro territorio un numero minimo di stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico: in particolare, si prescrive che entro tale data, lungo la rete centrale TEN-T siano installate stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico a una distanza massima di 200 km tra loro, progettate per una capacità cumulativa minima di una tonnellata al giorno e dotate di almeno un distributore a 700 bar.

Sempre entro il 31 dicembre 2030, in ciascun nodo urbano dovrà installata almeno una stazione di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico: sarà compito di ogni Stato membro l'individuazione della migliore ubicazione di suddette stazioni, valutando in particolare dopo l’analisi dei nodi intermodali nei quali il rifornimento possa essere utilizzato anche da altri modi di trasporto.

Infine, il Regolamento chiede agli Stati membri di stabilire, nei rispettivi quadri strategici nazionali, una chiara traiettoria lineare verso il conseguimento degli obiettivi per il 2030, unitamente a un definito obiettivo indicativo intermedio fissato al 2027, che garantisca una copertura sufficiente della rete centrale TEN-T per soddisfare le crescenti esigenze del mercato.

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