Limiti per neopatentati: regole tante, logica a volte poca

Limiti per neopatentati: regole tante, logica a volte poca
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
Cosa prevede il Codice per i neopatentati? Molti limiti e restrizioni, ma anche qualche incredibile svista
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
21 giugno 2023

I recenti episodi di cronaca hanno risvegliato l'attenzione della pubblica opinione in merito a bolidi superpotenti nelle mani di giovani guidatori e da più parti si sono levate richieste di maggiore severità e restrizioni riguardo l'uso di supercar. 

Ma cosa dice la legge in merito?

Quali sono i limiti previsti dalle norme oggi in vigore?

L'esame dettagliato della materia ci consegna un quadro molto articolato, dal quale emergono non pochi punti di domanda.

Partiamo da un presupposto: la ratio delle norme che prevedono limitazioni per chi è al volante da poco tempo è ampiamente condivisibile

Infatti, il Codice della Strada prevede regole specifiche (e soprattutto sanzioni più severe) per i neopatentati, considerandoli guidatori alle prime armi e quindi meritevoli di un’attenzione maggiore rispetto agli altri conducenti. 

Intanto, chi appartiene alla categoria dei neopatentati?

Con tale termine si definiscono coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni, a prescindere dall’età; quindi, anche una persona di 50 anni rientra tra i neopatentati se ha preso la patente in ritardo rispetto all’età canonica di 18 anni, soglia oltre la quale la maggioranza dei ragazzi e delle ragazze si mette all'opera per conquistare l'agognato documento, premessa alla libertà di movimento personale. 

Ebbene, per tutti costoro i principali limiti previsti dal legislatore riguardano la velocità (limite massimo di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali), la potenza della vettura, la soglia del tasso alcolemico (pari a 0,00 grammi/litro, ovvero non è possibile assumere neppure una goccia d'alcol prima di mettersi alla guida) e la decurtazione dei punti della patente, prescrizioni che i neopatentati devono rispettare per tre anni dalla data del conseguimento dell'abilitazione alla guida, tranne che per il limite di potenza in kW per il quale la durata temporale si ferma solo al primo anno.

Pugno duro con chi sgarra

Molto severe le sanzioni, soprattutto per chi ha confidenza con l'alcol; il mancato rispetto della regola comporta una sanzione amministrativa che varia in base alla concentrazione di etanolo nel sangue: fino a 0,5 grammi per litro (g/l) viene inflitta una multa da 164 a 664 euro, se il risultato dell’alcol test riporta un dato superiore a 0,5 g/l, le sanzioni aumentano di un 1/3, se superiore a 0,8 g/l, le sanzioni crescono da 1/3 alla metà; ed in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è prevista la revoca della patente.

Per chi eccede le velocità massime previste nei primi 36 mesi dal conseguimento della patente è prevista una multa dai 161 ai 641 euro e una decurtazione dei punti dalla patente che varia in base alla velocità in eccesso; nel dettaglio, vengono sottratti 6 punti per il superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km/h; 12 per il superamento dei limiti da 40 a 60 km/h; e 20 punti per se in caso di eccesso superiore ai 60 km/h.

Infine, la decurtazione dei punti della patente nei primi tre anni dal suo conseguimento prevede il raddoppio delle sanzioni: nel citato caso del superamento del limite di velocità di di non oltre 40 km/h, la perdita di tre punti per gli altri conducenti arriva a sei per i neopatentati; la sanzione è però mitigata dal limite massimo dei punti che possono venir sottratti, soglia valida per tutti e non solo per i neopatentati: secondo la legge, qualora siano contestate più violazioni con lo stesso verbale, sono al massimo quindici i punti che possono essere decurtati.

La regola, però, non vale se una delle violazioni preveda la sospensione o la revoca della patente: in tal caso, i punti previsti per ogni illecito si sommano in modo pieno, così come se il neopatentato, con una sola violazione, per effetto del raddoppio, li supera: quindi può perderli tutti commettendo una violazione che ne prevede dieci per gli altri guidatori.

Qualora accadesse tale circostanza, la Motorizzazione dispone la revisione della patente, vale a dire una nuova verifica del possesso dei requisiti per il suo conseguimento, imponendo la ripetizione dell’esame teorico e di quello pratico.

La questione della potenza

L’articolo 117 comma 2-bis del Codice della Strada, poi convertito in legge dal Dl Trasporti 68/2022, prescrive che “ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1 (autovetture fino a nove posti) si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche e ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria”; sono esclusi da queste limitazioni i veicoli adibiti al servizio di persone disabili in possesso di apposito pass e se il disabile è presente a bordo del veicolo.

Quindi nel primo anno dopo il conseguimento della patente B, per legge si possono guidare veicoli con queste specifiche di potenza:
• veicoli termici, limite a 55 kW (o 75 CV) per tonnellata, valore risultante dal rapporto tra il peso del veicolo e la potenza del motore; per i soli veicoli M1, un ulteriore vincolo per una potenza massima di 70 kW (o 95 CV);
• autovetture elettriche e ibride plug-in, limite riferito alla tara di 65 kW per tonnellata, fermo restando quello di potenza massima per i veicoli M1 sempre inferiore o pari a 70 kW.

Il rapporto potenza/tara dei veicoli immatricolati dopo il 4/10/2007 è riportato a pagina 3 del libretto di circolazione o del D.U.; per i veicoli immatricolati prima di questa data si ottenere il il dato inserendo la targa della vettura nella specifica sezione del Portale dell’Automobilista (servizio gratuito).

Per chi guida una vettura non idonea è prevista una sanzione da 165 a 661 euro, con parallela sospensione della patente da due a otto mesi.

Deroghe e strane situazioni

Ma la legge di conversione del decreto Infrastrutture 2021 (legge n. 156/2021, in vigore dal 10 novembre 2021) prevede una deroga che consente ai conducenti freschi di patente B di guidare un’auto senza vincoli di kW, se al fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria (o per una categoria superiore, tipo C o D) conseguita da almeno dieci anni.

Pertanto dal 10 novembre 2021 un neopatentato può guidare un veicolo di qualunque potenza anche nel primo anno dal conseguimento della patente B, purché accompagnato da un conducente “esperto“ che deve essere seduto al suo fianco, in qualità di “istruttore”.

Ma le eccezioni non finiscono qui: infatti il limite dei kW non vale durante le guide col foglio rosa, come prevede l’articolo 122 CdS che regola lo svolgimento delle esercitazioni di guida, il quale non prevede alcun limite di potenza, specificando solo che il foglio rosa “consente all’aspirante patentato di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, sempre una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per la categoria superiore”, e che gli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni siano muniti di contrassegni con la lettera P (“principiante”) o dalla scritta “scuola guida” per i veicoli delle autoscuole.

Invece per le “guide accompagnate” per i ragazzi di 17 anni già in possesso di patente A1 o B1, l’articolo 115 comma 1-bis CdS prevede che l’esercitazione di guida avvenga su autoveicoli di massa totale a pieno carico non superiore a 3,5 t, e nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara (55 kW/t o 65 kW/t per auto elettriche e plug-in) così come riportato dall’articolo 117 comma 2-bis del medesimo codice.

Resta ancora non sanata, infine, la questione aperta dall'aggiornamento dello stesso articolo 117 del CdS da parte del Viminale: il ministero dell'Interno, infatti, ha definito come unico parametro da considerare per la guida da parte di un neopatentato di un’auto elettrica o ibrida plug-in, il rapporto tra potenza e tara, fissando il limite a 65 kW/t, valore che accende la luce verde ad automobilisti con nessuna esperienza di mettersi al volante di una vettura super sportiva a zero emissioni, come l'Audi RS e-tron GT quattro, con potenza di picco di 475 kW (646 CV), ma omologata a 142 kW (193 CV) e rapporto potenza/tara, siccome è parecchio pesante, di 58,7 kW/t...

Una situazione che dopo quanto accaduto a Casalpalocco potrebbe portare ad un immediato intervento modificativo.

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