Multe e bolli non pagati, ecco le regole 2023

Multe e bolli non pagati, ecco le regole 2023
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
La Legge di Bilancio 2023 prevede norme a favore degli automobilisti che non hanno rispettato le scadenze di pagamento previste
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
25 gennaio 2023

Un regalo di Natale posticipato, ma non per questo meno gradito, anzi: per gli automobilisti con un pagamento pendente relativo al bollo auto, la Legge di Bilancio 2023 all'’articolo 46 prevede lo stralcio degli importi fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, inclusi quelli  contenuti in cartelle non ancora notificate, interessati da provvedimenti di rateizzazione o sospensione, o già oggetto di una precedente “Rottamazione” ma decaduta per mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

In pratica, i debiti relativi al bollo saranno annullati dopo il 31 gennaio 2023, con l'ulteriore piacevole sorpresa che usufruire della sanatoria non occorre far nulla, poiché la cancellazione del debito avviene in modo automatico.

Invece per le cartelle esattoriali relative a debiti superiori ai mille euro o a bolli auto non pagati dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2022 è possibile effettuarne la rottamazione, usufruendo di uno sconto su sanzioni e interessi: l’importo potrà essere saldato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o aderendo ad un piano quinquennale, che prevede un massimo di 18 rate; in tal caso, la rateizzazione va  richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Per le violazioni del Codice della Strada e le altri illeciti amministrativi, lo “stralcio” si applica sugli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni; chi aderisce alla sanatoria pagherà sole le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate come rimborso spese per le procedure esecutive e diritti di notifica, senza interessi, ulteriori sanzioni, interessi di mora e aggio. 

Quindi attenzione: contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è alcuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del Codice della Strada si pagherà quindi l’importo della multa scontato degli interessi, perché il debito, al contrario di quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, e in tal caso non vale la regola generale. 

Restano escluse dalle possibilità di “sconto“ le violazioni di carattere penale, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, la guida senza patente, la fuga dopo incidente con danni a persone, l’omissione di soccorso a feriti in incidente, le gare clandestine su strada.

Per aderire alla sanatoria occorrerà seguire una delle due procedure previste dall’Agenzia entro il 30 aprile 2023 e la domanda di adesione potrà essere presentata on-line in area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi; in tal caso, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023), oppure on-line in area pubblica, compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento; in tal caso si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, da convalidare entro le successive 72 ore; dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; infine, se la documentazione allegata risulterà corretta, arriverà una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Come anticipato, sarà possibile pagare gli importi dovuti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023 o in cinque anni, con un numero massimo di 18 rate a partire dal 1° agosto 2023, con l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo. 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni anche di una sola rata, la procedure di definizione agevolata verrà considerata inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati come acconto sulle somme dovute.

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