Auto per disabili, le agevolazioni per chi le acquista

Auto per disabili, le agevolazioni per chi le acquista
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
La legge 104 prevede vantaggi fiscali nell'acquisto di veicoli da utilizzare in ambito familiare in supporto a persone con disabilità
  • Alfonso Rago
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6 aprile 2023


È nota come Legge 104, e con ogni certezza rappresenta uno dei provvedimenti legislativi di maggior importanza in termini di welfare, solidarietà sociale e rispetto delle norme sancite dall'articolo 3 della nostra Costituzione, che recita così: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…".

Detrazioni IVA ed esenzioni

Emanata nel febbraio del 1992, la Legge 104 fissa i principi generali relativi a diritti, integrazione sociale e assistenza della persona disabile, finalità indicate nell'articolo 1 della stessa legge, rivolte a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona disabile all’interno di tutti gli ambiti della vita sociale, vale a dire in famiglia, scuola, lavoro e società; prevenire e rimuovere tutte le circostanze che riducono l’autonomia del disabile e la realizzazione piena dei suoi diritti civili, politici e patrimoniali; perseguire, dove possibile, il pieno recupero della persona mediante l’ausilio di servizi e prestazioni, anche di natura giuridico-economica; predisporre interventi per contrastare e debellare l’emarginazione del disabile.

Tra le diverse agevolazioni, la Legge 104 prevede anche quelle relative all'acquisto di veicoli, poiché il raggiungimento di una piena dignità sociale delle persone disabili non può prescindere dal grado di autonomia personale cui l’individuo può aspirare; quindi sono fondamentali le agevolazioni fiscali applicabili ai veicoli utilizzati per la mobilitazione del disabile, vale a dire:

  • detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione, fruibile per un solo veicolo e per un importo massimo di 18.075,99 euro (ogni euro di spesa in più a questa cifra non gode della detrazione);
  • aliquota IVA ridotta al 4% sull’acquisto del veicolo, rispetto al 22% applicata di norma;
  • esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sull’auto; la richiesta va inoltrata all’ufficio tributi della Regione di residenza o al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate o ancora all’ACI (Automobile Club d’Italia); se riconosciuta, l’esenzione è valida in maniera permanente senza necessità di reiterare la richiesta;
  • esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dovuta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) da richiedere all’ufficio PRA competente per territorio.

Le suddette agevolazioni sono previste solo a favore di persone in situazione di gravità, ovvero disabili psichici titolari dell’indennità di accompagnamento con grave limitazione di deambulazione; persone affette da cecità e sordità (per queste non si applica però l’esenzione dell’imposta dovuta al PRA); persone con ridotte o impedite capacità motorie; tali benefici sono fruibili dal familiare cui il disabile risulta a carico.

L’Agenzia delle Entrate, precisa che l’agevolazione d'IVA al 4% è applicabile in luogo di quella al 22% per l’acquisto di auto nuove o usate di cilindrata non superiore a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, 2.800 cc se con motore diesel o ibrido e potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico; inoltre, la circolare n.46/2001 della stessa Agenzia indica i documenti da produrre in sede di acquisto del veicolo, per aver accesso agli sgravi:
verbale di accertamento handicap grave legge 104 emesso dalla commissione medica; verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che attribuisce l'indennità di accompagnamento.

Cosa prevede la legge

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio, a decorrere dalla data di acquisto; è possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo in precedenza acquistato sia stato cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto; il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

In caso di furto e mancato ritrovamento dell'auto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro; in caso di rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle.

Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni, è possibile fruire di nuovo della detrazione per acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo, come ad esempio la pedana sollevatrice; per tali spese si può comunque usufruire di altra detrazione, sempre del 19%, prevista per i mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità.

La detrazione può essere goduta per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo; se si è scelto di ripartire la spesa in quattro rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.

La perdita dell'agevolazione

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione; tale disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti; anche in questo caso, però, non è possibile ottenere l'agevolazione all’acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente, tranne nei casi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto.

Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.

Spese per riparazioni

Oltre che per le quelle di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per le spese di riparazione del mezzo, ad esclusione dei costi di ordinaria manutenzione e di quelli di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante): anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

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