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A fine luglio le dichiarazioni del Ministro Tajani avevano riacceso la mai sopita speranza degli automobilisti italiani: cancellare una volta per tutte il bollo auto. Un'idea che, come prevedibile, si è rivelata la classica utopia estiva.
La realtà dei fatti è arrivata pochi giorni dopo, lo scorso 4 agosto, quando l'Esecutivo ha dato il via libera a una "miniriforma" della tassa automobilistica: il tributo resta saldamente al suo posto, ma cambiano alcune regole operative fondamentali. In attesa che il testo definitivo compaia nei dettagli sulla Gazzetta Ufficiale per completare l'iter formale, la ristrutturazione della norma delinea un quadro chiaro, fatto di luci sul fronte burocratico e di ombre per chi ha pendenze con il fisco.
La novità di maggior impatto sotto il profilo economico riguarda chi si trova a gestire una vettura sottoposta a fermo amministrativo di natura fiscale (le cosiddette "ganasce fiscali" imposte dall'Agenzia delle Entrate per debiti non saldati). Se finora la materia si prestava a contenziosi e interpretazioni favorevoli al contribuente bloccato, il nuovo testo mette un punto fermo: il bollo andrà pagato regolarmente anche sulle automobili sulle quali pende il fermo, pur essendo veicoli che per legge non possono circolare.
Per il resto, la struttura economica del tributo non subisce scossoni. Il calcolo della tassa resta di competenza regionale e continua a basarsi sulla combinazione tra classe ambientale ed erogazione di potenza del motore:
Euro 4, Euro 5 ed Euro 6: 2,58 euro al kW
Euro 3: 2,70 euro al kW
Euro 2: 2,80 euro al kW
Euro 1: 2,90 euro al kW
Euro 0: 3,00 euro al kW
Le singole Regioni mantengono la facoltà di applicare un rincaro autonomo sulle tariffe base fino a un massimo del 10%. Rimane inoltre intatto il cosiddetto "mini superbollo" per le vetture con potenza superiore ai 100 kW, che prevede un sovrapprezzo del 50% sulla tariffa del singolo kW eccedente (con un tetto che può raggiungere i 3,87 euro/kW).
L'elemento di vera semplificazione introdotto dal provvedimento riguarda la gestione temporale del tributo per i veicoli di nuova immatricolazione. Oggi il calcolo del "primo bollo" è spesso un rompicapo burocratico fatto di frazionamenti mensili e scadenze fisse sfalsate.
Con le nuove regole - che entreranno ufficialmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2028 - per le auto nuove il primo bollo avrà una durata solare esatta di 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione. Per i veicoli già in circolazione, invece, non ci sarà alcuna rivoluzione: il calendario delle scadenze storiche rimarrà invariato per tutta la vita utile del mezzo.
Insieme alla semplificazione dei 12 mesi arrivano altre due novità sul fronte dei pagamenti:
Più tempo per saldare: il termine ultimo per il primo versamento viene esteso fino all'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, dando un mese intero di respiro all'acquirente.
Rateizzazione regionale: le Amministrazioni regionali avranno la facoltà di introdurre un pagamento quadrimestrale (a partire dal mese di immatricolazione) per determinate categorie di veicoli individuate autonomamente sul territorio.
Niente tagli o regali di fine estate, dunque, ma un riordino procedurale che da un lato promette di azzerare i calcoli complessi al momento dell'acquisto, e dall'altro chiude ogni scappatoia fiscale per i veicoli fermi ai box per motivi tributari.