Novità per serbatoi GPL, gancio traino, doppi comandi

Novità per serbatoi GPL, gancio traino, doppi comandi
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
Niente obbligo di collaudo in Motorizzazione ma solo aggiornamento del libretto per la sostituzione del serbatoio e l’installazione del gancio traino e dei doppi comandi
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
16 febbraio 2021

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale all’inizio dell’anno del decreto del MIT ha reso operativo l’articolo 78 comma 1 del Codice della Strada, modificato dalla legge di conversione del Decreto Semplificazioni: d’ora in poi, per diverse modifiche ai veicoli non è più necessario il collaudo in Motorizzazione ed al suo posto diventa sufficiente la dichiarazione scritta del centro autorizzato o dell’officina esecutrice dei lavori, che dev’essere comunque trasmessa in Motorizzazione dal proprietario del veicolo per l’aggiornamento del libretto di circolazione.

Nel campo di applicazione del decreto rientrano le seguenti modifiche, che quindi non necessitano più del collaudo in Motorizzazione:
sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
- installazione gancio di traino su veicoli delle categorie internazionali M1 (auto fino a 9 posti); N1 (veicoli per trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 t);
- installazione di adattamenti per la guida da parte di conducenti disabili, come pomello al volante, centralina comandi servizi, inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria, spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, ecc.), specchio retrovisore grandangolare interno, specchio retrovisore aggiuntivo esterno;
- installazione doppi comandi per veicoli da adibire a esercitazioni ed esami di guida.

Fase transitoria

Il decreto prevede una fase transitoria per consentire l’adeguamento alle nuove disposizioni, con la coesistenza di entrambe le procedure, sia la precedente con collaudo in Motorizzazione che quella nuova senza; la vecchia procedura potrà essere utilizzata sia per le domande già presentate che per quelle relative a modifiche svolte alla data di entrata in vigore del decreto (13/2/2021).

Tuttavia, per garantire  la possibile di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura, a condizione che la domanda sia integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina.

In questo caso, nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione potranno essere scelte in alternativa due soluzioni:
- presentare la ricevuta di prenotazione del collaudo del veicolo senza ulteriori versamenti; la Motorizzazione archivierà tramite procedura informatica la precedente prenotazione per evitarne il riutilizzo;
- allegare i nuovi versamenti, provvedendo alla richiesta di rimborso o di riutilizzo di quelli associati alla precedente prenotazione.

La durata della fase transitoria non è stabilita, anche se è facile prevedere che per il passaggio alla nuova procedura saranno necessari diversi mesi, con differenze temporali anche importanti tra le diverse Motorizzazioni provinciali in base ai volumi delle modifiche.

Cosa cambia per le officine

Per essere autorizzate a rilasciare la dichiarazione di esecuzione dei lavori che sostituisce il collaudo, le officine di autoriparazione devono accreditarsi presso l’ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio, dopo sottoscrizione del disciplinare riportato nell’allegato C del decreto stesso.

Ad ogni officina accreditata la Motorizzazione assegna quindi un codice identificativo meccanografico, formato da sei caratteri alfanumerici, con i primi due che riportano la sigla della provincia dove ha sede l’officina.

Per ogni modifica effettuata, l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, compilata secondo il fac-simile riportato nell’allegato B del decreto, e annota in ordine progressivo, su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’ufficio della Motorizzazione:
- numero di targa e numero di telaio del veicolo;
- nominativo dell’intestatario del veicolo;
- tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa

Quindi in fase di accreditamento l’officina deve presentare il registro per la vidimazione e nei casi previsti rilascia all’interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità.
 

Aggiornamento libretto circolazione

Lo stop al collaudo in Motorizzazione non elimina l’obbligo di aggiornamento del libretto di circolazione: il decreto indica che la domanda di modifica della carta di circolazione vada presentata, per la durata del periodo di transizione, dall’intestatario del veicolo presso l’ufficio della Motorizzazione Civile in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica, mentre quando il sistema sarà a regime potrà essere presentata anche presso le agenzie di pratiche auto.

La domanda di aggiornamento va presentata entro 30 giorni dal completamento delle modifiche sul veicolo, redatta sul modello TT 2119 allegando i seguenti documenti:

- ricevuta del versamento di 10,20 euro sul c/c postale 9001;
- ricevuta del versamento di 16,00 euro sul c/c postale 4028;
- dichiarazione di esecuzione dei lavori dell’officina accreditata;
- certificazione di origine dei componenti installati;
- certificato di conformità, laddove previsto.

L’aggiornamento della carta di circolazione viene compiuto con l’emissione di un tagliando adesivo da applicare sulla medesima carta, indicante i dati variati o integrati dopo le modifiche e il numero identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori.

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