Stretta sulle targhe estere, il Governo incassa il sostegno dell'Aci

Stretta sulle targhe estere, il Governo incassa il sostegno dell'Aci
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La stretta sulle auto con targa estera piace all'Automobil Club. Previste multe, fermo del veicolo ed obbligo di reimmatricolazione con targa italiana per i residenti da oltre 60 giorni
12 novembre 2018

Il Governo Conte incassa il favore dell'Aci sulla misura contenuta nel “decreto sicurezza” che pone un freno all'abuso di targhe straniere in Italia, spesso utilizzate come escamotage per sottrarsi a multe, revisioni, bollo e assicurazione.

«L’Automobile Club d’Italia condivide l’intervento del Governo in materia di abuso delle targhe estere sui veicoli circolanti in Italia perché il fenomeno della cosiddetta esterovestizione, cioè l’utilizzo di targhe estere per risparmiare su bollo e assicurazione, sottraendosi di fatto alle contravvenzioni e al fisco italiano, aveva iniziato a dilagare con forte danno, non solo per l’Erario, ma per tutti gli automobilisti e i cittadini», dichiara il Presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani.

La nuova regola vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di circolare sul territorio nazionale con veicoli provvisti di targa estera. Per chi viola la misura scatta una multa da 712 euro a 2.848 euro, il fermo in deposito del veicolo e l'obbligo di reimmatricolarlo con targa italiana entro 180 giorni dalla contestazione dell'infrazione.

Trascorso questo termine, il proprietario potrà scegliere se mettersi in regola, oppure procedere all' “espatrio” della vettura, consegnando targhe e documenti alla Motorizzazione per chiede il foglio di via e la targa provvisoria per portare il veicolo fuori dall'Italia.

Previste eccezioni per le vetture aziendali, in leasing o a noleggio, di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo «che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi

di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva».

A bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo è considerata in capo al conducente che dunque sarà sottoposto agli obblighi di cui sopra.

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