La stangata di Natale: obbligo di RCA per tutti i veicoli, anche se non utilizzati

La stangata di Natale: obbligo di RCA per tutti i veicoli, anche se non utilizzati
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
Ennesimo regalo alla lobby delle assicurazioni: dal 23 dicembre è operativo il decreto che impone la RCA anche se l'auto (e la moto) non sono usati su strade pubbliche
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
27 dicembre 2023

Sicuri di aver scarto tutti i regali sotto l'albero?

In verità ce n'è uno, particolarmente sgradito, che Babbo Natale ha consegnato a tutti i proprietari di un veicolo a motore: dal 23 dicembre, infatti, e recependo una direttiva europea (la 2021/2118/UE) risalente ad un paio di anni fa, diventa obbligatoria anche in Italia la copertura assicurativa RCA per tutti i veicoli, anche se non circolanti su strada pubblica, fermi per mancato impiego e posteggiati in aree private non accessibili al pubblico, come ad esempio un garage di proprietà.

In pratica, è stato introdotto il cosiddetto “rischio statico“, ovvero l’idea che un veicolo è comunque un potenziale pericolo, anche se è fermo in garage e non circola: la norma appena entrata in vigore prende in considerazione il rischio collegato alla custodia del mezzo non usato e quello derivante dalla circolazione del veicolo anche solo in aree private.
 

Secondo la nuova disciplina, tale obbligo è previsto per ogni autoveicolo che si muove sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata (in sostanza, ogni veicolo che circola sul suolo senza binari): è sufficiente che il veicolo abbia una velocità massima superiore a 25 chilometri orari o, in alternativa, un peso superiore a 25 chili e una velocità massima superiore a 14 chilometri orari; peraltro, sono soggetti all’obbligo anche i rimorchi, pur se non agganciati ad una motrice.

Salta quindi il meccanismo che finora permetteva di non assicurare un veicolo non circolante su strade "di uso pubblico", o custodito in un’area privata non accessibile: il provvedimento modifica il Codice delle assicurazioni private nella parte che, indirettamente, consente di non assicurare i veicoli che non circolano (ricordiamo che per circolazione si intende tanto la marcia che la sosta su strada pubblica o accessibile al pubblico).

Il nuovo testo riporta che: "Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile i veicoli a motore [...] a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”.

Di fatto, è una rivoluzione copernicana: l’obbligo di assicurazione passa dalla circolazione al veicolo.

La norma prevede comunque alcune deroghe esplicite: sono non soggetti all’obbligo i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione (radiati per demolizione o per esportazione); i veicoli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità giudiziaria (ovvero quelli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo); i veicoli non più idonei all'uso come mezzo di trasporto perché non tecnicamente in grado di circolare, ad esempio privati del motore o delle ruote; i veicoli il cui utilizzo è stato sospeso in seguito a una formale comunicazione all'assicurazione; in tal caso, ricordiamo che la sospensione può essere richiesta più volte fino a un massimo di dieci mesi, che diventano undici per i veicoli storici. Alcune assicurazioni però applicano non meglio precisati "diritti di gestione pratica" alle sospensioni e riattivazioni che possono arrivare fino a 20 euro ogni volta. 

Infine, non è tenuto all’obbligo assicurativo il veicolo utilizzato in modo diverso dalla sua destinazione d’uso: per esempio un’auto senza ruote, che quindi non può circolare, usata come elemento decorativo e di esposizione.

Come sempre, ad ogni nuova norma si abbinano le sanzioni per chi non rispetta le regole: la multa prevista dall’articolo 193 del Codice della Strada per chi circola senza assicurazione è di 866 euro, che scendono a 606,20 per chi paga entro cinque giorni, oltre alla perdita di cinque punti dalla patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione).

La sanzione è identica se il veicolo è “utilizzato esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”, mentre nel caso di circolazione di un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto o con assicurazione sospesa la multa è aumentata della metà e quindi sale a 1.299 euro, ovvero 909,30 con lo sconto.

Con il paradosso finale, quindi, della maximulta per chi circola con assicurazione sospesa più alta di quella a carico di chi circola del tutto senza copertura...
 

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