Guida da ubriachi: si può evitare il carcere con i lavori di pubblica utilità

Guida da ubriachi: si può evitare il carcere con i lavori di pubblica utilità
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
La legge consente di svolgere un’attività non retribuita a favore della collettività in luogo della pena detentiva
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
26 luglio 2023

Tra le contestazioni più frequenti rilevate dalle Forze di Polizia in occasione dei controlli in strada, c'è quella relativa all'articolo 186 del Codice della Strada, ovvero la guida in stato di ebbrezza, violazione a giusta ragione considerata molto grave e per la quale sono previste misure di contrasto piuttosto severe, ove ovviamente il fatto non costituisca più grave reato; e purtroppo la cronaca ogni giorno ci presenta episodi che confermano quanto sia pericoloso guidare sotto effetto dell’alcool, per la nostra incolumità e per quella altrui.

Sanzioni in progressione

In particolare, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per g/l (grammi per litro), scatta la sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro, cui si abbina la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; quando al conducente dei veicolo sia accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, l'ammenda può toccare i 3.200 euro, con sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno e possibilità di arresto fino a sei mesi; infine, nei casi più gravi, quando cioè il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l, l'ammenda arriva fino a 6.000 euro, la patente viene sospesa per un periodo da uno a due anni e si rischia l'arresto fino ad un anno; inoltre, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata e la patente di guida, in caso di recidiva nel biennio, è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

Con la sentenza di condanna, anche se viene applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

La legge però consente, una volta emesso decreto penale di condanna, che l’imputato possa chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, senza presentazione dell’atto di opposizione ma sempre entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto; in tal caso, il GIP può decidere per la sostituzione della pena stabilita con il lavoro di pubblica utilità, ma in difetto dei presupposti può rigettare la richiesta, dichiarando esecutivo il decreto penale in difetto di tempestiva opposizione.

La sostituzione della pena

Il lavoro di pubblica utilità, che prevede la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, è disciplinato dal d.m. 26 marzo 2001 e, come detto, viene applicato dopo sentenza, con durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

La prestazione di lavoro, ai sensi del citato decreto ministeriale, si compie a favore di soggetti fragili, come persone affette da HIV, portatori di disabilità, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; ma può essere assolta anche nel settore della protezione civile ed in quello della tutela del patrimonio pubblico e ambientale, o in attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato; l’attività viene svolta presso tutti gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 2 comma 1 del d.m. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Gli interessati effettuano colloquio con un operatore del Servizio Lavori di Pubblica Utilità, per abbinare al meglio la postazione di lavoro con la persona nel rispetto delle esigenze e delle prerogative di entrambi; al termine del colloquio, viene rilasciata la disponibilità da parte dell'Amministrazione ad accogliere la persona nell'ambito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità e una volta ottenuta dal Giudice la validazione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la persona si recherà presso la postazione individuata per affiancare il personale già attivo, nei giorni e negli orari concordati; un referente responsabile effettua la supervisione e riferisce, con una relazione al Giudice, l'esito dello svolgimento del lavoro.

Giusto a titolo di esempio, ricordiamo che il Comune di Milano mette a disposizione oltre 140 postazioni per effettuare lavori di pubblica utilità o messa alla prova, tra cui RSA (Residenze Sanitarie Assistite),CCD (centri diurni per disabili) a gestione diretta del Comune, biblioteche, cimiteri, Municipi, Museoi Botanico, attuazione di piani speciali, come quello Anticaldo.

Riguardo al luogo di esecuzione della prestazione, di regola si prevede che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo sia svolto nella regione in cui risiede il condannato; quanto alla durata della prestazione, essa deve consistere in non meno di sei e non più di quindici ore di lavoro settimanale; tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può prevedere per il lavoro di pubblica utilità un tempo superiore, comunque non eccedente le otto ore giornaliere.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di almeno due ore di lavoro, mentre la prestazione lavorativa non debba pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, salute o di famiglia del condannato. 

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