Tutor, ma chi l’ha inventato? Dopo 10 anni Autostrade si becca la legnata: il software è (ancora) di Patanè

Tutor, ma chi l’ha inventato? Dopo 10 anni Autostrade si becca la legnata: il software è (ancora) di Patanè
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Sentenza della Cassazione: Autostrade non ha proprietà intellettuale del software Tutor... maxi risarcimento in arrivo?
20 maggio 2025

Ultimo atto del lungo contenzioso giudiziario, durato oltre un decennio, che ha visto contrapposti la Società Autostrade per l'Italia ed Alessandro Patanè, il vulcanico imprenditore di Latina che ha realizzato il software del sistema SICVe (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità), meglio noto come “Tutor“, utilizzato per il controllo della velocità sui tratti autostradali italiani.

La Suprema Corte con la sentenza 12850/2025 ha stabilito che le società riconducibili a Patanè detengono la proprietà intellettuale del software, rigettando il ricorso presentato da Autostrade per l’Italia SpA e Movyon SpA (già Autostrade Tech SpA), e confermando quindi le decisioni già assunte dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Roma.

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Tutor: i diritti sul software

Secondo i giudici, i documenti presentati - compresi i contratti e la transazione del 2008 - non sono sufficienti per accertare la titolarità del diritto d’autore, soprattutto nei confronti di soggetti terzi come MPA Group Srl e Alessandro Patanè Srl, che non avrebbero espresso alcun riconoscimento esplicito di tale titolarità in favore di Autostrade.

Lo scenario che deriva da tale decisione, che tocca temi chiave come la proprietà intellettuale nell’ambito dei contratti di appalto e la prova della titolarità dei diritti sui software, appare piuttosto complicato per Autostrade, che sarà obbligata a sedersi ad un tavolo di trattativa con l’imprenditore di Latina, che da parte sua avrà l'obiettivo di accordarsi su un risarcimento che si annuncia oltremodo oneroso.

La vicenda conferma oltretutto un concetto destinato a fare giurisprudenza: nei gradi di merito era emerso il principio importante che per cedere validamente un diritto di privativa industriale su un software (cioè, la proprietà intellettuale) non è sufficiente una generica transazione su aspetti economici, mentre piuttosto sarebbe necessaria una specifica licenza d’uso (che, nel caso di specie, le parti avevano discusso senza però raggiungere un accordo formale e definitivo) o un atto pubblico di cessione dei diritti, regolarmente registrato presso la SIAE.

Tutti aspetti mancanti nella documentazione portata a supporto della sua posizione da Autostrade.

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