In caso di incidente... modulo CAI!

In caso di incidente... modulo CAI!
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Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
È lo strumento indispensabile per attivare la procedura di apertura sinistro e quindi di rimborso dopo un incidente stradale
  • Alfonso Rago
  • di Alfonso Rago
14 febbraio 2024

Meglio tenerlo sempre a bordo vettura, ovviamente insieme ad una penna; fatti gli scongiuri del caso, dopo un incidente che coinvolge due soli veicoli, ovvero la maggioranza di quelli che accadono in città, è sempre consigliato provvedere subito alla sua compilazione da entrambe le parti in causa.

Allo stesso modo, meglio evitare di rinviarne la compilazione, magari per la fretta di andare al lavoro o il poco tempo a disposizione, limitandosi a scambiarsi il numero di telefono e solo segnandosi le targhe delle vetture, operazioni cui sovente segue a mezza voce anche la proposta di risolvere la faccenda privatamente e senza coinvolgere l’assicurazione, in modo così da non trovarsi penalizzati dal bonus-malus e perdere quindi un paio di classi di merito.

Nella maggioranza dei casi, chi ha avuto un incidente stradale e ha scelto di non utilizzare il modulo CAI, se ne è pentito in seguito: al contrario, compilarlo è interesse di tutte le parti coinvolte, perché si risparmia tempo nella gestione del sinistro e si riducono i tempi di attesa per il risarcimento.

Prima di procedere, una premessa: il documento di cui parliamo, il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), è anche detto CID (la vecchia denominazione), ma qualcuno lo appella anche Modulo Blu, riferendosi al colore di una delle colonne dello stesso; ma qualsiasi sia l'espressione, ci si riferisce sempre all'unico modulo per la constatazione amichevole d’incidente, strettamente legato con la procedura della CARD, ovvero la convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto. 

Come anticipato, il modulo CAI per essere riconosciuto valido va compilato in ogni sua parte e firmato da entrambe le parti coinvolte nell’incidente: nella sezione relativa all'intestazione, vanno inserite la data del sinistro, l’ora in cui è avvenuto, il luogo e, molto importante, la presenza o meno di feriti tra i passeggeri; nelle due colonne di raccolta dati, la blu e la gialla contrassegnate dalle lettere A e B, vanno riportate le targhe dei veicoli, i dati anagrafici di assicurati e/o conducenti coinvolti e quelli delle rispettive Compagnie di assicurazione.

La colonna centrale, con opzioni multiple, è riservata alla descrizione della dinamica del sinistro, mentre lo spazio quadrettato nella parte inferiore del modulo va utilizzata per disegnare le circostanze con le quali è avvenuto l'incidente, cercando di rappresentarla in maniera chiara e più vicina possibile alla realtà; la zona inferiore del modulo, infine, permette di inserire eventuali osservazioni delle parti coinvolte, oltre allo spazio riservato alle firme dei due conducenti.

Il modulo va consegnato alla propria compagnia assicurativa entro tre giorni dalla data dell’incidente, ovviamente anche con procedura on line e magari accertandosi con una telefonata successiva all'invio della documentazione che la segnalazione sia stata presa in carico e che si sia aperta la procedura di sinistro.

Risarcimento diretto o ordinario?

Può anche accadere, malgrado la presenza dell'aggettivo amichevole, che tra le due parti non si raggiunga l'accordo e che una non voglia firmare il modulo CAI: in tal caso, si può procedere comunque alla compilazione della parte di propria pertinenza, avendo l'accortezza di segnare targa e modello del veicolo coinvolto, se possibile le generalità della persona alla guida, e non dimenticando di fotografare i danni ai veicoli derivati dall'incidente; pur non completo, il modulo consegnato alla compagnia assicuratrice consente l'apertura della pratica, sotto forma di denuncia di sinistro.

Una volta denunciato il sinistro, se rientra nella procedura prevista alla già menzionata CARD (ovvero collisione tra due veicoli identificati e assicurati in Italia da compagnie aderenti), si può chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a nove punti di invalidità (le cosiddette lesioni lievi).

La compagnia di assicurazione, ricevuta la documentazione e verificata la firma della controparte, procede con la valutazione dei danni da parte di un perito o concede la possibilità di intervento presso strutture convenzionate.

Qualora poi il sinistro non rientri nella procedura di risarcimento diretto, ovvero gli incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di due veicoli o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o al conducente superiori ai nove punti di invalidità o con veicoli immatricolati all’estero, occorre seguire la procedura di risarcimento ordinaria, inviando la richiesta di risarcimento dei danni subiti alla Compagnia assicurativa della controparte e al proprietario del veicolo danneggiante, utilizzando la lettera “Richiesta di risarcimento danni” di solito fornita dalla propria compagnia all’atto della denuncia.

Qualsiasi procedura sia attivi, l'impresa assicuratrice è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona; ma termine si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo CAI.

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