Quando scade, per davvero, l’assicurazione della mia auto?

Quando scade, per davvero, l’assicurazione della mia auto?
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La durata della copertura assicurativa va oltre la data di scadenza del contratto: vediamo insieme perché
29 febbraio 2024

È l'articolo 193 del Codice della Strada ad indicare in modo perentorio e senza possibilità di fraintendimenti che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi”; ed è lo stesso articolo, al comma 2, ad indicare le pesanti sanzioni a carico di chi non rispetta tale norma (con importi che possono oscillare dagli 866 ai ben 3.646 euro), oltretutto passibili, ai sensi del comma 2-bis, di raddoppio delle somme, oltre alla pena accessoria della sospensione della patente qualora si incorra nella stessa infrazione per due volte nell'arco di due anni, con ulteriori aggravi di sanzioni, come il sequestro o la confisca del veicolo nel caso si circoli con documenti contraffatti

Ed in aggiunta a tutto questo, per riavere il proprio veicolo non solo occorre pagare la multa, ma va anche sottoscritta una nuova polizza con validità di almeno sei mesi.

Lo stesso Codice, ancora, permette il pagamento dimezzato della sanzione se si provvede al rinnovo della polizza entro trenta giorni dalla scadenza del contratto di assicurazione o se il veicolo oggetto della mancata copertura viene demolito entro trenta giorni dalla contestazione della violazione.

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Eppure, a fronte di una fermezza granitica e pienamente condivisibile per il rispetto di una norma che è alla base del concetto stesso di sicurezza e responsabilità da parte di chi si mette al volante, il termine di scadenza del contratto assicurativo non è tassativo: come accade nel caso di polizze con durata della copertura di dodici mesi, con la data di decorrenza e di scadenza riportata sul certificato di assicurazione consegnato dalla compagnia, va considerato che per i quindici giorni successivi alla scadenza della polizza la copertura assicurativa viene comunque garantita e quindi non sono previste sanzioni.

Tuttavia, questo periodo di tolleranza, detto anche periodo di comporto, che come detto si attiva solo se la polizza è annuale, la copertura assicurativa è relativa alla sola RC Auto e solo in Italia, mentre le estensioni accessorie vengono a cessare di validità; per le polizze con durata inferiore all’anno, la fine della copertura assicurativa coincide con la scadenza della polizza.

Se dovesse verificarsi un incidente stradale con l’assicurazione scaduta ma con il veicolo coperto dall’ultrattività di quindici giorni, la copertura sarà ancora valida, mentre in presenza di assicurazione scaduta e non rinnovata entro i quindici giorni di tolleranza, la vittima del sinistro verrà risarcita dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada che a sua volta potrà rivalersi sul responsabile del sinistro per ottenere il rimborso di quanto erogato.

Ricordiamo che la prassi del tacito rinnovo per le polizze RCA è stato eliminato dal 1° gennaio 2013 e che ogni contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può più essere rinnovato automaticamente; tuttavia, anche per evitare dimenticanze o disattenzioni, la compagnia di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della prossima scadenza del contratto tramite un preavviso che va comunicato almeno trenta giorni della data di cessazione del contratto.

In concomitanza con tale comunicazione, dalla compagnia viene inviato al cliente anche l’attestato di rischio, documento indispensabile per la stipula di un nuovo contratto, che certifica la classe di merito Bonus/Malus e riporta lo storico degli eventuali sinistri; tale documento è tra l'altro sempre disponibile, insieme a tutta la documentazione relativa al contratto stipulato, nell'area personale del sito della propria compagnia, facilmente scaricabile in formato pdf.
Infine, ricordiamo che si può verificare il corso di validità della propria assicurazione collegandosi al Portale dell’automobilista, inserendo la targa del veicolo o attraverso il centro di informazione sul sito internet di CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA), previa registrazione; altra opzione, quella di utilizzare una delle diverse app per smartphone che permettono di verificare in pochi istanti se un veicolo è coperto da assicurazione.

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