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Una frase che sembra uscita da un film, gridata in faccia agli agenti durante un controllo stradale. Eppure, secondo la Suprema Corte, quelle parole non bastano per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il verdetto arriva al termine di una vicenda giudiziaria che ha visto la Procura generale battersi fino in Cassazione per ribaltare un'assoluzione. Senza successo.
Tutto parte da un controllo di routine finito in maniera piuttosto movimentata. L'automobilista, sceso dall'auto, assume subito un atteggiamento scontroso nei confronti degli operatori. Braccia che si agitano, sgomitate verso gli agenti, il tentativo di allontanarsi per sottrarsi alle verifiche. E poi quelle frasi pronunciate ad alta voce: «non sapete con chi avete a che fare», «non sai chi sono io», «togliti la divisa e vediamo». Durante la perquisizione l'agitazione è tale che dalle tasche dei pantaloni cadono a terra alcune monete. Un quadro, almeno sulla carta, che la pubblica accusa ha cercato di presentare come condotta violenta e idonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.
Il Tribunale, dopo il rito abbreviato, aveva già assolto l'imputato con la formula più ampia possibile, quella del «perché il fatto non sussiste». Il Procuratore generale, convinto che il giudice di merito avesse sottovalutato la gravità del comportamento, ha tentato la carta del ricorso in Cassazione. Secondo l'accusa, la ricostruzione della polizia giudiziaria parlava chiaro: un soggetto aggressivo, che cercava lo scontro fisico faccia a faccia con gli operatori e che provava a dileguarsi per eludere il controllo. Elementi, nell'impostazione del PM, sufficienti a integrare una condotta violenta e minacciosa. Ma i giudici di legittimità hanno letto diversamente la scena.
Il passaggio chiave della decisione è netto. La ricostruzione, per quanto nitida, non contiene alcun riferimento ad azioni violente contro gli agenti. L'automobilista si agitava, certo, ma non contro i poliziotti, con i quali non risulta alcun contatto fisico. Quanto alle frasi pronunciate, la Suprema Corte le definisce «del tutto generiche e prive di un effettivo contenuto minatorio», riconducibili semmai a ingiurie volgari rivolte agli agenti e alla Polizia in generale. E qui arriva il principio di diritto che peserà nelle aule di giustizia: per configurare la resistenza a pubblico ufficiale occorre distinguere le condotte attive dell'agente, quelle in cui viene impiegata la forza per neutralizzare l'atto o sottrarsi alla presa, dalla semplice opposizione passiva. L'intemperanza verbale non basta. La mancata collaborazione nemmeno. Servono fatti, non parole in libertà.
La pronuncia consolida un orientamento destinato a incidere sulla prassi quotidiana dei controlli. Alzare la voce, mostrarsi scontrosi, pronunciare frasi da prima serata televisiva sul proprio status non trasforma automaticamente l'automobilista in un criminale. Perché scatti la condanna serve ben altro: una resistenza attiva, un impiego concreto della forza fisica, un'azione diretta a impedire l'esercizio della funzione pubblica. Il confine, ribadito ancora una volta dai giudici di Piazza Cavour, resta quello tracciato dalla norma: maleducazione e aggressività verbale non sono reato, per quanto sgradevoli possano risultare per chi indossa una divisa.
Morale: la prossima volta che vi fermano per un controllo, risparmiatevi la sceneggiatura. Non fa curriculum, non fa reato, fa solo una pessima figura.
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